Art. 4.
  1. Gli interventi di cui all'art.  3  sono  dichiarati  urgenti  ed
indifferibili  e per la realizzazione di quelli di cui al comma 1, e'
assegnato  al  commissario  delegato  un  finanziamento  di  lire  30
miliardi cosi' suddivisi:
   per  l'anno 1996: lire 3.000 milioni a valere sulle disponibilita'
di cui all'art. 3 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576; lire 10
miliardi a valere sulle disponibilita' di cui all'art.  1,  comma  4,
del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576;
   per l'anno 1997: lire 10 miliardi a valere sulle disponibilita' di
cui  all'art.  1,  comma 4, del decreto-legge n. 576/1996; lire 7.000
milioni  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  1,   comma   6,   del
decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.