Art. 4. 1. Gli interventi di cui all'art. 3 sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la realizzazione di quelli di cui al comma 1, e' assegnato al commissario delegato un finanziamento di lire 30 miliardi cosi' suddivisi: per l'anno 1996: lire 3.000 milioni a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 3 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576; lire 10 miliardi a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576; per l'anno 1997: lire 10 miliardi a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 576/1996; lire 7.000 milioni con le modalita' di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.