Art. 6.
  1. Le opere di cui all'art. 3, comma 1, possono essere  affidate  a
trattativa  privata, invitando un numero di ditte, aventi i requisiti
di legge, non inferiori a cinque, salve altre piu'  celeri  forme  di
affidamento in casi di estrema ed eccezionale urgenza.
  2.  La  consegna  dei  lavori  avviene  entro  novanta giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e le opere sono  completate  entro  i  successivi
nove mesi.