Art. 9. 1. Il commissario delegato, avvalendosi dei sindaci dei comuni interessati, provvede nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al successivo comma 3, ad erogare contributi per la sistemazione dei nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili e per interventi a favore di persone che hanno subito gravi danni a beni mobili ed immobili. 2. I contributi di cui al comma 1 devono essere erogati entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi da parte dei sindaci. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' assegnata al commissario delegato la somma complessiva di lire 500 milioni a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 3 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576. 4. Il commissario delegato puo' estendere gli stessi benefici, per casi analoghi, eventualmente riscontrati in comuni non indicati dal precedente art. 1 e, comunque, interessati dallo stesso evento alluvionale, con onere a carico della regione Piemonte.