Art. 9.
  1. Il commissario delegato,  avvalendosi  dei  sindaci  dei  comuni
interessati,  provvede nei limiti delle disponibilita' finanziarie di
cui al successivo comma 3, ad erogare contributi per la  sistemazione
dei  nuclei  familiari  evacuati  da  alloggi  distrutti o dichiarati
inagibili e per interventi a favore di persone che hanno subito gravi
danni a beni mobili ed immobili.
  2. I contributi di cui al  comma  1  devono  essere  erogati  entro
quindici  giorni  dall'avvenuta disponibilita' dei fondi da parte dei
sindaci.
  3. Per le finalita' di cui al presente  articolo  e'  assegnata  al
commissario  delegato  la  somma  complessiva  di  lire 500 milioni a
valere sulle disponibilita' di cui all'art. 3  del  decreto-legge  12
novembre 1996, n. 576.
  4.  Il commissario delegato puo' estendere gli stessi benefici, per
casi analoghi, eventualmente riscontrati in comuni non  indicati  dal
precedente  art.  1  e,  comunque,  interessati  dallo  stesso evento
alluvionale, con onere a carico della regione Piemonte.