Art. 10. 1. Per favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive nei territori di cui all'art. 1 della presente ordinanza e' assegnato alla regione Calabria un contributo di lire 600 milioni utilizzando parzialmente le somme di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.