Art. 10.
  1.  Per favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive nei
territori di cui all'art. 1 della  presente  ordinanza  e'  assegnato
alla  regione  Calabria un contributo di lire 600 milioni utilizzando
parzialmente le somme di cui all'art. 2, comma 2,  del  decreto-legge
12 novembre 1996, n. 576.