Art. 11.
  1. Gli stanziamenti di cui all'ordinanza n. 2469 in data 26 ottobre
1996 sono aumentati dei seguenti importi:
   lire  6,5  miliardi per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1,
con le modalita' di cui all'art. 1, comma  6,  del  decreto-legge  12
novembre 1996, n. 576;
   lire 2 miliardi per gli interventi di cui all'art. 8, comma 5, con
oneri a carico delle disponibilita' di cui all'art. 2, comma 2, dello
stesso decreto-legge;
   lire 5 miliardi per gli interventi di cui all'art. 9, comma 2, con
onere a carico delle disponibilita' di cui all'art. 2, comma 2, dello
stesso decreto-legge.