Art. 11. 1. Gli stanziamenti di cui all'ordinanza n. 2469 in data 26 ottobre 1996 sono aumentati dei seguenti importi: lire 6,5 miliardi per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, con le modalita' di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576; lire 2 miliardi per gli interventi di cui all'art. 8, comma 5, con oneri a carico delle disponibilita' di cui all'art. 2, comma 2, dello stesso decreto-legge; lire 5 miliardi per gli interventi di cui all'art. 9, comma 2, con onere a carico delle disponibilita' di cui all'art. 2, comma 2, dello stesso decreto-legge.