Art. 12.
  1.  Per  gli  interventi  necessari  ad assicurare i primi soccorsi
compresi quelli disposti dagli enti locali,  per  il  rimborso  degli
oneri  sostenuti  dalle  organizzazioni  di  volontariato  e  per  la
corresponsione di un compenso per lavoro  straordinario  fino  ad  un
massimo di 50 ore pro-capite per la durata di un mese per complessive
5  unita'  di  personale del Dipartimento e della Direzione generale,
della protezione  civile  e  dei  servizi  antincendi  del  Ministero
dell'interno  utilizzata  nelle  attivita'  di primo intervento, sono
assegnate rispettivamente le somme di lire 1,6 miliardi  al  prefetto
di Reggio Calabria, lire 1,150 miliardi al prefetto di Vibo Valentia,
lire  850  milioni  al prefetto di Catanzaro con onere a carico delle
disponibilita' di cui all'art.   2, comma  2,  del  decreto-legge  12
novembre 1996, n. 576.