Art. 12. 1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi compresi quelli disposti dagli enti locali, per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato e per la corresponsione di un compenso per lavoro straordinario fino ad un massimo di 50 ore pro-capite per la durata di un mese per complessive 5 unita' di personale del Dipartimento e della Direzione generale, della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno utilizzata nelle attivita' di primo intervento, sono assegnate rispettivamente le somme di lire 1,6 miliardi al prefetto di Reggio Calabria, lire 1,150 miliardi al prefetto di Vibo Valentia, lire 850 milioni al prefetto di Catanzaro con onere a carico delle disponibilita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.