Art. 2. 1. Il presidente della regione Calabria e' nominato commissario delegato agli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati alle attivita' di assistenza alle popolazioni e agli interventi necessari alla salvaguardia della incolumita' pubblica e privata per il ripristino dello stato dei luoghi, eliminando situazioni di pericolo preesistenti, e delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio alle normali condizioni di vita delle popolazioni. 2. Restano escluse dalle competenze del commissario quelle assegnate al Prefetto competente ai sensi del successivo art. 12. 3. Per l'espletamento dell'attivita' tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, il commissario delegato si avvale degli uffici competenti. 4. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico nomina un vice-commissario. Per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione del piano di cui al successivo art. 3, il commissario si avvale del comitato di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza 2469 del 26 ottobre 1996 integrato dai Prefetti e dai presidenti delle altre province interessate. Le spese per la partecipazione alle riunioni del comitato gravano sui bilanci degli enti di appartenenza dei componenti. Il commissario provvede altresi', attraverso ulteriore ricognizione, ad individuare i comuni maggiormente danneggiati nell'ambito di quelli di cui all'art. 1.