Art. 2.
  1.  Il  presidente  della  regione Calabria e' nominato commissario
delegato agli interventi urgenti ed  indifferibili  finalizzati  alle
attivita'  di assistenza alle popolazioni e agli interventi necessari
alla  salvaguardia  della  incolumita'  pubblica  e  privata  per  il
ripristino  dello stato dei luoghi, eliminando situazioni di pericolo
preesistenti,  e  delle  condizioni  socio-economiche  ed  ambientali
essenziali   per  l'avvio  alle  normali  condizioni  di  vita  delle
popolazioni.
  2.  Restano  escluse  dalle  competenze  del   commissario   quelle
assegnate al Prefetto competente ai sensi del successivo art. 12.
  3.   Per   l'espletamento   dell'attivita'   tecnico-amministrativa
connessa all'attuazione degli interventi, il commissario delegato  si
avvale degli uffici competenti.
  4.  Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico nomina
un vice-commissario. Per la definizione degli interventi da attuare e
per la predisposizione del piano di cui  al  successivo  art.  3,  il
commissario  si  avvale  del  comitato  di  cui  all'art. 1, comma 3,
dell'ordinanza 2469 del 26 ottobre 1996 integrato dai Prefetti e  dai
presidenti   delle  altre  province  interessate.  Le  spese  per  la
partecipazione alle riunioni del comitato gravano sui  bilanci  degli
enti   di   appartenenza  dei  componenti.  Il  commissario  provvede
altresi', attraverso ulteriore ricognizione, ad individuare i  comuni
maggiormente danneggiati nell'ambito di quelli di cui all'art. 1.