Art. 3. 1. Il commissario delegato, sulla base del censimento dei danni effettuato dai competenti uffici e della valutazione economica preventiva della loro entita', adotta - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - un piano di interventi infrastruttu rali d'emergenza tenendo conto delle finalizzazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 3 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, avvalendosi dei fondi assegnati con la presente ordinanza e delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione e dagli enti locali. 2. Il piano tiene conto degli interventi di emergenza sia attivati o da attivare, a cura delle Amministrazioni competenti, a seguito del verificarsi degli eventi di cui all'art. 1. 3. I progetti del piano di cui al comma 1 comprendono anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi di rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi. 4. Il piano comprende, altresi', l'avvio di attivita' progettuali finalizzate al riassetto idraulico complessivo dell'area, ivi comprese le opere pubbliche di bonifica. 5. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile. 6. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano puo' essere rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma. 7. Per la predisposizione del piano di cui al comma 1 il commissario delegato si avvale di un comitato di tecnici, esperti nel settore idrogeologico presieduto da un componente della commissione grandi rischi, designato dal Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, e composto da un tecnico per ciascuna provincia, designato dai rispettivi presidenti, da un tecnico del provveditorato alle opere pubbliche e da un tecnico designato dal presidente della regione. All'onere di funzionamento del comitato valutato in lire 200 milioni si fa fronte con le disponibilita' di cui all'art. 4.