Art. 3.
  1.  Il  commissario  delegato,  sulla base del censimento dei danni
effettuato  dai  competenti  uffici  e  della  valutazione  economica
preventiva  della  loro  entita',  adotta - entro trenta giorni dalla
data  di  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella   Gazzetta
Ufficiale   della  Repubblica  italiana  -  un  piano  di  interventi
infrastruttu rali d'emergenza tenendo conto delle  finalizzazioni  di
cui  all'art.  2,  commi 1 e 3 del decreto-legge 12 novembre 1996, n.
576, avvalendosi dei fondi assegnati  con  la  presente  ordinanza  e
delle  risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione e dagli
enti locali.
  2. Il piano tiene conto degli interventi di emergenza sia  attivati
o da attivare, a cura delle Amministrazioni competenti, a seguito del
verificarsi degli eventi di cui all'art. 1.
  3.  I  progetti  del  piano  di cui al comma 1 comprendono anche le
opere necessarie a prevenire il ripetersi di rischi e  danni  per  le
popolazioni  e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a
quelli verificatisi.
  4. Il piano comprende, altresi', l'avvio di  attivita'  progettuali
finalizzate   al   riassetto  idraulico  complessivo  dell'area,  ivi
comprese le opere pubbliche di bonifica.
  5. Il piano  deve,  preliminarmente  alla  sua  attuazione,  essere
sottoposto  alla  presa  d'atto  del  Dipartimento  della  protezione
civile.
  6. In conseguenza di ulteriori accertamenti il  piano  puo'  essere
rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.
  7.  Per  la  predisposizione  del  piano  di  cui  al  comma  1  il
commissario delegato si avvale di un comitato di tecnici, esperti nel
settore idrogeologico presieduto da un componente  della  commissione
grandi   rischi,  designato  dal  Sottosegretario  di  Stato  per  il
coordinamento della protezione civile, e composto da un  tecnico  per
ciascuna  provincia,  designato  dai  rispettivi  presidenti,  da  un
tecnico del provveditorato alle  opere  pubbliche  e  da  un  tecnico
designato  dal  presidente  della regione. All'onere di funzionamento
del comitato valutato in  lire  200  milioni  si  fa  fronte  con  le
disponibilita' di cui all'art. 4.