Art. 4. 1. Gli interventi di cui all'art. 3 sono dichiarati urgenti ed indefferibili e per la loro realizzazione e' assegnato, al commissario delegato, un finanziamento di complessive lire 100,762 miliardi con onere quanto a lire 58,262 miliardi a carico delle disponibilita' di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, quanto a lire 12,5 miliardi con onere a carico delle disponibilita' di cui all'art. 2, comma 2, del sopracitato decreto-legge e quanto a lire 30 miliardi con onere a carico delle disponibilita' di cui all'art. 2, comma 3, dello stesso decreto-legge. 2. Il commissario delegato, per i fini di cui all'art. 3, puo' utilizzare anche eventuali somme residue derivanti dall'attuazione di cui agli articoli 9 e 10.