Art. 4.
  1.  Gli  interventi  di  cui  all'art. 3 sono dichiarati urgenti ed
indefferibili  e  per  la  loro  realizzazione   e'   assegnato,   al
commissario  delegato,  un  finanziamento di complessive lire 100,762
miliardi con onere quanto a  lire  58,262  miliardi  a  carico  delle
disponibilita'  di  cui  all'art.  2,  comma  1, del decreto-legge 12
novembre 1996, n. 576, quanto a lire 12,5 miliardi con onere a carico
delle disponibilita' di cui all'art.  2,  comma  2,  del  sopracitato
decreto-legge  e  quanto  a lire 30 miliardi con onere a carico delle
disponibilita'  di  cui   all'art.   2,   comma   3,   dello   stesso
decreto-legge.
  2.  Il  commissario  delegato,  per  i fini di cui all'art. 3, puo'
utilizzare anche eventuali somme residue derivanti dall'attuazione di
cui agli articoli 9 e 10.