Art. 5.
  1.  Il  commissario delegato e gli enti attuatori, per la redazione
dei progetti di cui all'art. 3, comma 1,  possono  affidare  anche  a
liberi  professionisti  specifici incarichi avvalendosi, ove occorra,
delle deroghe di cui al successivo art. 8.
  2. Le approvazioni, i pareri, i visti  e  nulla-osta  sui  progetti
relativi agli interventi previsti nel piano, devono essere resi dalle
amministrazioni competenti entro 10 giorni dalla richiesta, e qualora
entro  tale  termine  non  siano  resi  si intendono inderogabilmente
acquisiti con esito positivo.
  3. Per l'approvazione dei progetti il  commissario,  ove  ricorrano
condizioni   d'urgenza,  si  avvale  della  facolta'  di  indire  una
conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14,  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, e, ove necessario, in deroga ai termini di cui all'art.
1,  comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e avvalendosi dei
poteri ivi previsti. Alla conferenza sono invitati e  sono  tenuti  a
partecipare   tutti   i   soggetti  abilitati  ad  esprimere  pareri,
nulla-osta e visti sul progetto affinche', una volta  che  lo  stesso
sia approvato, i lavori vengano immediatamente appaltati.
  4.  L'approvazione  di  cui  al comma 3 ha effetto di variante agli
strumenti urbanistici.