Art. 6.
  1.  Le  opere di cui all'art. 3, comma 1, possono essere affidate a
trattativa privata, invitando un numero di ditte, aventi i  requisiti
di  legge,  non  inferiori a cinque, salve altre piu' celeri forme di
affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza.
  2. La consegna  dei  lavori  avviene  entro  novanta  giorni  dalla
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  le  opere sono completate entro i successivi
nove mesi.