Art. 7.
  1. Al fine del recupero edilizio il sindaco, con proprie ordinanze,
individua  le  costruzioni che costituiscono fonte di pericolo per la
sicurezza o l'incolumita' pubblica o  che  sono  ubicate  in  zona  a
rischio e ne dispone l'eventuale demolizione. L'ordinanza del sindaco
in  quanto ne abbia le caratteristiche equivale ad adozione del piano
di recupero dell'area interessata ai sensi della legge 5 agosto 1978,
n. 457.
  2. L'approvazione del piano di recupero e'  fatta  dal  commissario
con le forme di cui all'art. 5, comma 3.