Art. 9.
  1.  Il  commissario  delegato,  avvalendosi  dei sindaci dei comuni
interessati, provvede, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di
cui al successivo comma 3, ad erogare contributi per la  sistemazione
dei  nuclei  familiari  evacuati  da  alloggi  distrutti o dichiarati
inagibili e per interventi a favore di persone che hanno subito gravi
danni a beni mobili ed immobili.
  2. I contributi di cui al comma 1 devono essere  erogati  entro  15
giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi da parte dei sindaci.
  3.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e' assegnata al
commissario delegato, la somma complessiva di lire 1,3  miliardi  con
le disponibilita' previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 12
novembre 1996, n. 576.