Art. 9. 1. Il commissario delegato, avvalendosi dei sindaci dei comuni interessati, provvede, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al successivo comma 3, ad erogare contributi per la sistemazione dei nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili e per interventi a favore di persone che hanno subito gravi danni a beni mobili ed immobili. 2. I contributi di cui al comma 1 devono essere erogati entro 15 giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi da parte dei sindaci. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' assegnata al commissario delegato, la somma complessiva di lire 1,3 miliardi con le disponibilita' previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.