Art. 10.
  1. Per favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive  nei
territori  di  cui  all'art.  1 della presente ordinanza e' assegnato
alla regione Siciliana un contributo di  lire  2,5  miliardi  con  le
disponibilita'  del  capitolo  7615  della  rubrica  6 dello stato di
previsione della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  derivanti
dalla  applicazione  dell'art.  1,  comma  5,  del  decreto-legge  12
novembre 1996, n. 576.
  2. All'erogazione della somma si provvede in un'unica soluzione.