Art. 10. 1. Per favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive nei territori di cui all'art. 1 della presente ordinanza e' assegnato alla regione Siciliana un contributo di lire 2,5 miliardi con le disponibilita' del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri derivanti dalla applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576. 2. All'erogazione della somma si provvede in un'unica soluzione.