Art. 11. 1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi compresi quelli disposti dagli enti locali, per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato e' assegnata la somma di lire 1,2 miliardi al prefetto di Messina, con le disponibilita' del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri derivanti dalla applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.