Art. 11.
  1. Per gli interventi necessari  ad  assicurare  i  primi  soccorsi
compresi  quelli  disposti  dagli  enti locali, per il rimborso degli
oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato e' assegnata  la
somma   di   lire  1,2  miliardi  al  prefetto  di  Messina,  con  le
disponibilita' del capitolo 7615  della  rubrica  6  dello  stato  di
previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri derivanti
dalla  applicazione  dell'art.  1,  comma  5,  del  decreto-legge  12
novembre 1996, n. 576.