Art. 3.
  1. Il commissario delegato, sulla base  del  censimento  dei  danni
effettuato  dai  competenti  uffici  e  della  valutazione  economica
preventiva della loro entita', adotta -  entro  trenta  giorni  dalla
data   di  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  un  piano  di   interventi
infrastrutturali  d'emergenza  avvalendosi dei fondi assegnati con la
presente ordinanza e delle risorse finanziarie messe  a  disposizione
dalla regione e dagli enti locali.
  2.  Il piano tiene conto degli interventi di emergenza sia attivati
o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti, a seguito del
verificarsi degli eventi di cui all'art. 2.
  3. I progetti del piano di cui al  comma  1  comprendono  anche  le
opere  necessarie  a  prevenire il ripetersi di rischi e danni per le
popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi  a
quelli verificatisi.
  4.  Il  piano comprende, altresi', l'avvio di attivita' progettuali
finalizzate  al  riassetto  idraulico  complessivo   dell'area,   ivi
comprese le opere pubbliche di bonifica.
  5.  Il  piano  deve,  preliminarmente  alla  sua attuazione, essere
sottoposto  alla  presa  d'atto  del  Dipartimento  della  protezione
civile.
  6.  In  conseguenza  di ulteriori accertamenti il piano puo' essere
rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.
  7.  Per  la  predisposizione  del  piano  di  cui  al  comma  1  il
commissario  delegato  si  avvale di un comitato tecnico presieduto e
composto da un componente della commissione grandi rischi,  designato
dal  Sottosegretario  di  Stato per il coordinamento della protezione
civile, e  da  quattro  tecnici  esperti  nel  settore  idrogeologico
designati  rispettivamente dal presidente della regione siciliana dal
presidente della provincia di Messina, dal sindaco di Messina  e  dal
provveditore alle opere pubbliche per la regione siciliana. All'onere
di  funzionamento  del  comitato  valutato  in lire 200 milioni si fa
fronte con le disponibilita' di cui all'art. 4.