Art. 7.
  1. Al fine del recupero edilizio il sindaco, con proprie ordinanze,
individua le costruzioni che costituiscono fonte di pericolo  per  la
sicurezza  o  l'incolumita'  pubblica  o  che  sono ubicate in zona a
rischio e ne dispone l'eventuale demolizione. L'ordinanza del sindaco
in quanto ne abbia le caratteristiche equivale ad adozione del  piano
di recupero dell'area interessata ai sensi della legge 5 agosto 1978,
n. 457.
  2.  L'approvazione  del  piano di recupero e' fatta dal commissario
con le forme di cui all'art. 5, comma 3.