Art. 7. 1. Al fine del recupero edilizio il sindaco, con proprie ordinanze, individua le costruzioni che costituiscono fonte di pericolo per la sicurezza o l'incolumita' pubblica o che sono ubicate in zona a rischio e ne dispone l'eventuale demolizione. L'ordinanza del sindaco in quanto ne abbia le caratteristiche equivale ad adozione del piano di recupero dell'area interessata ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457. 2. L'approvazione del piano di recupero e' fatta dal commissario con le forme di cui all'art. 5, comma 3.