Art. 2. 1. I versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi 1996 delle persone fisiche e delle societa' ed associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia a titolo di saldo che di prima rata di acconto dovuti dai soggetti di cui all'art. 1, colpiti dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996, non effettuati alla data del 31 maggio 1996, devono essere eseguiti cumulativamente alla soprattassa dello 0,50 per cento, prevista dall'art. 92-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il 1 luglio 1997. 2. I versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi 1996 delle persone fisiche e delle societa' ed associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia a titolo di saldo che di prima rata di acconto dovuti dai soggetti, previsti all'art. 1, colpiti dagli eventi alluvionali del 22 giugno 1996, non effettuati entro la data del 20 giugno 1996, devono essere eseguiti entro la data del 1 luglio 1997, salva la successiva applicazione da parte degli uffici tributari della soprattassa ridotta del 3 per cento, di cui all'art. 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 3. I versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi 1997 delle persone fisiche e delle societa' ed associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, comprensivi della seconda rata di acconto per l'anno di imposta 1996, devono essere effettuati entro la data del 1 luglio 1997. 4. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'art. 1, devono effettuare entro il 1 luglio 1997, i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi, sia a titolo di saldo che di acconto, i cui termini di pagamento scadono nei periodi di sospensione dal 19 e 22 giugno 1996 al 30 giugno 1997. 5. I versamenti delle somme per la definizione dell'accertamento con adesione per il periodo d'imposta 1994, di cui all'art. 3, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 547, dovuti dai soggetti di cui all'art. 1, i cui termini scadono nei periodi di sospensione dal 19 e 22 giugno 1996 al 30 giugno 1997, devono essere effettuati entro la data del 1 luglio 1997. 6. Per i soggetti indicati all'art. 1, i cui adempimenti e versamenti tributari ricadano nei periodi di sospensione ivi indicati, la presentazione del modello per la regolarizzazione delle scritture contabili di cui all'art. 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 547, e i relativi versamenti devono essere effettuati entro la data del 1 luglio 1997. 7. Per i pagamenti delle somme di cui ai commi da 1 a 6 deve essere utilizzata la normale modulistica e gli ordinari codici-tributo previsti per i singoli versamenti.