Art. 2.
  1.  I versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi 1996 delle
persone fisiche e delle societa' ed associazioni di  cui  all'art.  6
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sia a titolo di saldo che di prima rata di  acconto  dovuti  dai
soggetti  di  cui all'art. 1, colpiti dagli eventi alluvionali del 19
giugno 1996, non effettuati alla data  del  31  maggio  1996,  devono
essere  eseguiti  cumulativamente  alla  soprattassa  dello  0,50 per
cento, prevista dall'art. 92-bis del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il 1 luglio 1997.
  2.  I versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi 1996 delle
persone fisiche e delle societa' ed associazioni di  cui  all'art.  6
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sia a titolo di saldo che di prima rata di  acconto  dovuti  dai
soggetti,  previsti  all'art. 1, colpiti dagli eventi alluvionali del
22 giugno 1996, non effettuati entro la  data  del  20  giugno  1996,
devono  essere  eseguiti  entro  la  data del 1 luglio 1997, salva la
successiva  applicazione  da  parte  degli  uffici  tributari   della
soprattassa ridotta del 3 per cento, di cui all'art. 92, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  3.  I versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi 1997 delle
persone fisiche e delle societa' ed associazioni di  cui  all'art.  6
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, comprensivi della seconda rata di acconto per l'anno di  imposta
1996, devono essere effettuati entro la data del 1 luglio 1997.
  4.  I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di
cui  all'art.  1,  devono  effettuare  entro  il  1  luglio  1997,  i
versamenti  relativi  alla dichiarazione dei redditi, sia a titolo di
saldo che di acconto, i cui termini di pagamento scadono nei  periodi
di sospensione dal 19 e 22 giugno 1996 al 30 giugno 1997.
  5.  I  versamenti  delle somme per la definizione dell'accertamento
con adesione per il periodo d'imposta 1994, di cui all'art. 3,  commi
5 e 6, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 547, dovuti dai soggetti
di  cui  all'art. 1, i cui termini scadono nei periodi di sospensione
dal 19 e 22 giugno 1996 al 30 giugno 1997, devono  essere  effettuati
entro la data del 1 luglio 1997.
  6.  Per  i  soggetti  indicati  all'art.  1,  i  cui  adempimenti e
versamenti  tributari  ricadano  nei  periodi  di   sospensione   ivi
indicati,  la presentazione del modello per la regolarizzazione delle
scritture contabili di cui all'art. 4, del decreto-legge  23  ottobre
1996,  n. 547, e i relativi versamenti devono essere effettuati entro
la data del 1 luglio 1997.
  7. Per i pagamenti delle somme di cui ai commi da 1 a 6 deve essere
utilizzata la  normale  modulistica  e  gli  ordinari  codici-tributo
previsti per i singoli versamenti.