Art. 3.
  1.  I  versamenti  mensili  e  trimestrali  di  imposta  sul valore
aggiunto dovuti dai soggetti, indicati all'art. 1, i cui  termini  di
pagamento  scadono nei periodi di sospensione dal 19 e 22 giugno 1996
al 30 novembre 1996, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge  6
settembre  1996,  n.  467  convertito con modificazioni dalla legge 7
novembre 1996, n. 569, devono essere effettuati entro la data  del  2
dicembre    1996.    Tali    versamenti   devono   essere   eseguiti,
cumulativamente, utilizzando il codice tributo 6029 - IVA oggetto  di
sospensione.
  2.  I  versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, con la relativa
maggiorazione del tre per cento, previsti dall'art. 4, comma  7,  del
decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  547, i cui termini scadono nei
periodi di sospensione dal 19 e 22 giugno 1996  al  30  giugno  1997,
devono  essere  effettuati  entro  la  data  del  1 luglio 1997. Tali
versamenti devono essere eseguiti utilizzando il codice-tributo  6493
- Integrazione IVA art. 4, comma 7, del decreto-legge 29 aprile 1996,
n. 230.
  3.  Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare i versamenti
di cui ai commi 1 e  2  presso  il  competente  concessionario  della
riscossione direttamente o mediante delega alla banca, utilizzando la
normale  modulistica da conto fiscale e precisamente la distinta mod.
21 o la delega bancaria mod. C ovvero, in caso di  pagamento  tramite
uffici  postali,  il  bollettino di conto corrente mod. 31. La stessa
modulistica deve essere  adoperata  sia  dai  contribuenti  non  piu'
titolari  di  conto fiscale al momento del pagamento, i quali avranno
cura di indicare negli appositi spazi dei predetti modelli il  numero
di  conto  fiscale  ormai chiuso ed il numero di partita IVA, sia dai
contribuenti non intestatari di conto fiscale, i quali  avranno  cura
di  indicare  negli  appositi spazi il codice fiscale ed il numero di
partita IVA. I  contribuenti  non  piu'  titolari  di  conto  fiscale
effettueranno  i  versamenti  al  concessionario  presso il quale era
aperto  il  numero  di  conto  fiscale,  mentre  i  contribuenti  non
intestatari   di   conto   fiscale   effettueranno  i  versamenti  al
concessionario competente in base al domicilio fiscale.