Art. 3. 1. I versamenti mensili e trimestrali di imposta sul valore aggiunto dovuti dai soggetti, indicati all'art. 1, i cui termini di pagamento scadono nei periodi di sospensione dal 19 e 22 giugno 1996 al 30 novembre 1996, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467 convertito con modificazioni dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, devono essere effettuati entro la data del 2 dicembre 1996. Tali versamenti devono essere eseguiti, cumulativamente, utilizzando il codice tributo 6029 - IVA oggetto di sospensione. 2. I versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, con la relativa maggiorazione del tre per cento, previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 547, i cui termini scadono nei periodi di sospensione dal 19 e 22 giugno 1996 al 30 giugno 1997, devono essere effettuati entro la data del 1 luglio 1997. Tali versamenti devono essere eseguiti utilizzando il codice-tributo 6493 - Integrazione IVA art. 4, comma 7, del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 230. 3. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare i versamenti di cui ai commi 1 e 2 presso il competente concessionario della riscossione direttamente o mediante delega alla banca, utilizzando la normale modulistica da conto fiscale e precisamente la distinta mod. 21 o la delega bancaria mod. C ovvero, in caso di pagamento tramite uffici postali, il bollettino di conto corrente mod. 31. La stessa modulistica deve essere adoperata sia dai contribuenti non piu' titolari di conto fiscale al momento del pagamento, i quali avranno cura di indicare negli appositi spazi dei predetti modelli il numero di conto fiscale ormai chiuso ed il numero di partita IVA, sia dai contribuenti non intestatari di conto fiscale, i quali avranno cura di indicare negli appositi spazi il codice fiscale ed il numero di partita IVA. I contribuenti non piu' titolari di conto fiscale effettueranno i versamenti al concessionario presso il quale era aperto il numero di conto fiscale, mentre i contribuenti non intestatari di conto fiscale effettueranno i versamenti al concessionario competente in base al domicilio fiscale.