Art. 4.
  1.  I  versamenti per i tributi locali dovuti dai soggetti indicati
nell'art. 1, i cui termini di pagamento sono scaduti nei  periodi  di
sospensione  dal 19 e 22 giugno 1996 al 30 giugno 1997, devono essere
effettuati entro la data del 1 luglio 1997.