Art. 5. 1. La presentazione della certificazione prevista dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito con modificazioni dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, deve essere prodotta non oltre il 30 novembre 1996, alla sezione staccata della Direzione regionale delle entrate territorialmente competente. Per i tributi locali tale certificazione deve essere presentata invece alle amministrazioni locali competenti. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 novembre 1996 Il Ministro: VISCO