Art. 5.
  1.  La  presentazione  della  certificazione  prevista dall'art. 1,
comma 9, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  7  novembre  1996,  n.  569, deve essere
prodotta non oltre il 30 novembre 1996, alla sezione  staccata  della
Direzione  regionale delle entrate territorialmente competente. Per i
tributi locali tale certificazione deve essere presentata invece alle
amministrazioni locali competenti.
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 25 novembre 1996
                                                   Il Ministro: VISCO