(all. 1 - art. 1)
 Proposta di modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei
 vini a denominazione di origine controllata "Morellino di Scansano"
   Il comma 2 dell'art. 2 del disciplinare di produzione del  vino  a
denominazione   di   origine   controllata  "Morellino  di  Scansano"
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio  1978
e' sostituito nel testo di cui appresso:
   Art. 2. - (Omissis).
   Possono  concorrere  alla  produzione  del "Morellino di Scansano"
anche le uve provenienti da vitigni a frutto nero "raccomandati"  e/o
"autorizzati"  per  la  provincia  di Grosseto e presenti nei vigneti
fino ad un massimo complessivo del 15%.
   (Omissis).