Proposta di modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Morellino di Scansano" Il comma 2 dell'art. 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Morellino di Scansano" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 e' sostituito nel testo di cui appresso: Art. 2. - (Omissis). Possono concorrere alla produzione del "Morellino di Scansano" anche le uve provenienti da vitigni a frutto nero "raccomandati" e/o "autorizzati" per la provincia di Grosseto e presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 15%. (Omissis).