(all. 1 - art. 1)
                 Disciplinare di produzione dei vini
            a denominazione di origine controllata "Reno"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata  "Reno"  e'  riservata  ai
vini dell'omonima zona di produzione di cui al successivo art. 3, che
rispondono  alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
   Tali vini sono i seguenti:
    "Reno" Montuni;
    "Reno" Pignoletto;
    "Reno" Bianco.
                               Art. 2.
   La denominazione di origine controllata  "Reno",  seguita  da  una
delle  specificazioni  aggiuntive  che  seguono, e' riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale,
la seguente composizione ampelografica:
    Montuni:
     Montu': minimo 85%.
   Possono  concorrere  alla  produzione  di  detto   vino   le   uve
provenienti  da  altri vitigni, presenti in ambito aziendale, a bacca
bianca non aromatica, raccomandati e/o autorizzati per le province di
Bologna e Modena, fino ad un massimo del 15%;
    Pignoletto:
     Pignoletto: minimo 85%.
   Possono  concorrere  alla  produzione  di  detto   vino   le   uve
provenienti  da  altri vitigni, presenti in ambito aziendale, a bacca
bianca non aromatica, raccomandati e/o autorizzati per le province di
Bologna e Modena, fino ad un massimo del 15%;
    Bianco:
     Albana e Trebbiano Romagnolo, da soli o  congiuntamente:  minimo
40%.
   Possono   concorrere   alla   produzione  di  detto  vino  le  uve
provenienti da altri vitigni, a bacca bianca non aromatica,  presenti
in  ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati per le province di
Bologna e Modena, fino ad un massimo del 60%.
                               Art. 3.
   La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Reno"  comprende  in  tutto  o  in  parte il territorio
amministrativo dei comuni di: Imola, Dozza, Castel San Pietro  Terme,
Castelguelfo,   Medicina,   Ozzano  dell'Emilia,  Castenaso,  Budrio,
Granarolo dell'Emilia, Bologna, San Lazzaro di  Savena,  Bentivoglio,
San  Giorgio  di  Piano,  San  Pietro  in  Casale,  Pieve  di  Cento,
Castelmaggiore, Argelato, Castello  d'Argile,  Casalecchio  di  Reno,
Calderara  di Reno, Sala Bolognese, Zola Predosa, Crespellano, Anzola
dell'Emilia,  San  Giovanni  in  Persiceto,   Sant'Agata   Bolognese,
Crevalcore   e  Bazzano,  ricadenti  nella  provincia  di  Bologna  e
Ravarino, Nonantola, Castelfranco Emilia,  San  Cesario  sul  Panaro,
Savignano sul Panaro, ricadenti nella Provincia di Modena.
   Piu' precisamente il comprensorio risulta essere cosi' delimitato:
partendo  dal  confine  con  la provincia di Modena all'altezza della
strada provinciale dei Castelli Medioevali (Comune  di  Bazzano),  si
segue   la   medesima  strada  fino  a  Bologna  proseguendo  per  la
circonvallazione a sud di Bologna sino all'incrocio con la via Emilia
Levante e si prosegue per la stessa sino a Imola. Quindi all'incrocio
della via Emilia con la via Selice si prosegue per quest'ultima verso
nord sino ad incontrare la via San Vitale, poi si  volta  a  sinistra
per   Medicina   percorrendo   la  strada  statale  San  Vitale  fino
all'altezza di via Molina, in localita' Fantuzza  si  gira  a  destra
fino  ad  incontrare via Curiel. Si percorrono la stessa via Curiel e
via Ercolana fino ad incontrare via Nuova, si volta a destra per  via
Dell'Amore  seguendo  via  Guazzaloca  e  via Campione, poi si gira a
sinistra fino ad incontrare la via Canale. Quindi si  va  a  sinistra
per quest'ultima via e si prosegue per via Del Lavoro, via del Piano,
via  di  Villa  Fontana  e  via Dell'Olmo fino a Budrio. Da Budrio si
prosegue per via Martiri Antifascisti, via Giacomo Matteotti, via  C.
Partengo  e  via  Dritto.  Quindi  a  destra  per  via  Vigorso,  via
Riccardina, via Fornace, fino all'incrocio con via Zenone. Si gira  a
sinistra per via Zenone fino alla localita' Maddalena di Cazzano, poi
a  destra  per  via  San  Donato  fino  al  confine  con il comune di
Minerbio. Si segue il confine nord dei Comuni di Budrio  e  Granarolo
dell'Emilia  fino alla via Ventura, si prosegue per via di Mezzo fino
in localita' San Marino di Bentivoglio. Da quest'ultima localita'  si
gira  a sinistra per via Canale di Crociali fino al canale Navile. Si
prosegue a destra seguendo il corso del Navile fino  al  confine  sud
del  comune  di  San  Pietro  in  Casale.  Da  questo punto si gira a
sinistra seguendo il confine nord dei comuni  di  Bentivoglio  e  San
Giorgio  di  Piano  fino  ad incontrare la strada Galliera che da San
Giorgio di Piano va a San Pietro in Casale. Si prosegue per la strada
Galliera in direzione nord fino all'incrocio con la  circonvallazione
di  San  Pietro  in  Casale. A questo punto si gira a sinistra per la
stessa circonvallazione e via Asia, fino  ad  incontrare  il  confine
comunale  di Pieve di Cento. Si volta quindi a sinistra e si segue il
confine comunale di Pieve di Cento fino  alla  confluenza  del  fiume
Reno   con   il  torrente  Samoggia.  Si  percorre  via  Pioppe  fino
all'incrocio con la strada statale 255 poi a sinistra per via Calcina
quindi  per  la  strada  provinciale  Mediana  di  Pianura   fino   a
Crevalcore.  Si  segue  la  circonvallazione  nord di Crevalcore fino
all'incrocio con la strada statale 568, poi si volta a destra fino al
confine con la provincia di Modena. Si segue il  confine  provinciale
verso    sud    fino    ad    incontrare    la    linea   ferroviaria
Nonantola-Crevalcore. Da questo punto si segue, verso ovest, la linea
ferroviaria stessa fino al suo incrocio con la strada  Ravarino-Carpi
in localita' Caradelle. Si prosegue per quest'ultima strada, passando
per  la  localita'  Rami di Ravarino, fino all'incrocio con la via di
Mezzo, che si segue procedendo verso sud fino a Nonantola. Da qui  si
continua  per  la via Nonantolana fino in prossimita' di Navicello, e
precisamente fino ad incontrare il  fiume  Panaro  in  localita'  Ca'
Simonini.  Da  Ca'  Simonini  si sale il Panaro fino ad incontrare il
confine comunale fra i comuni di Savignano e Guiglia, quindi si segue
verso est detta linea di confine, fino ad incontrare il  confine  tra
le  province  di  Modena  e  Bologna  nei  pressi  di Ca' Colomba. Si
prosegue poi la delimitazione provinciale  verso  nord-est,  finc  ad
incontrare  la  strada  dei  Castelli  Medioevali  nei  pressi di Ca'
Torricella in comune di Bazzano.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui  al
presente disciplinare devono essere quelle tradizionali della zona di
produzione  e  comunque  atte  a  conferire  alle  uve  e  ai vini le
specifiche caratteristiche.
   Sono  pertanto  da  considerare  idonei  ai  fini  dell'iscrizione
nell'albo  previsto  all'art.  15  della legge n. 164 del 10 febbraio
1992, i vigneti di buona esposizione  ubicati  in  terreni  di  medio
impasto tendenti all'argilloso.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di  allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   E'   vietata  ogni  pratica  di  forzatura,  consentendo  tuttavia
l'irrigazione come pratica di soccorso, per non  piu'  di  due  volte
all'anno, non oltre l'inizio dell'invaiatura.
   Le   rese  massime  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione dei vini  di  cui  all'art.  2  ed  i
titoli  alcolometrici  volumici  minimi  naturali  delle relative uve
destinate alla vinificazione, devono essere le seguenti:
                            Resa uva             Titolo alcolometrico
           Vini              Tonn/Ha              vol. min. naturale
             -                  -                          -
"Reno" Montuni                 18                         10%
"Reno" Pignoletto              15                         10%
"Reno" Bianco                  18                         10%
   La resa massima di uva per ettaro in coltura promiscua deve essere
calcolata in rapporto all'effettiva superficie vitata.  Nelle  annate
favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da  destinare alla
produzione dei vini a denominazione  di  origine  controllata  "Reno"
devono   essere  riportati  nei  limiti  di  cui  sopra,  purche'  la
produzione globale non  superi  del  20%  i  limiti  medesimi,  fermi
restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.
   I quantitativi di uve eccedenti, fino al raggiungimento del limite
massimo  previsto  dal  precedente  comma,  potranno  essere presi in
carico per la produzione di vini da tavola.
                               Art. 5.
   Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le  elaborazioni  per
la   presa  di  spuma  delle  tipologie  "Frizzante",  devono  essere
effettuate  all'interno  della  zona  di  produzione  delimitata  dal
precedente art. 3.
   Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni   tradizionali  di
produzione,  e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate
nell'ambito  dell'intero  territorio  delle  province  di  Bologna  e
Modena.
   Nella  vinificazione   sono   ammesse   le   pratiche   enologiche
tradizionali,  leali  e  costanti,  atte  a conferire ai vini le loro
peculiari  caratteristiche  di  qualita'  e,  comunque,  previste   e
consentite dalla legislazione nazionale e comunitaria.
   Inoltre:
     a)  eventuali  aumenti della gradazione alcolica sono consentiti
solo con l'utilizzo  di  mosto  concentrato  rettificato  oppure  con
l'utilizzo di mosto concentrato ottenuto da mosti di uve derivanti da
vigneti  iscritti all'albo della denominazione di origine controllata
"Reno";
      b) eventuali dolcificazioni sono consentite solo con l'utilizzo
di  mosto  concentrato  rettificato  oppure con l'utilizzo di mosti e
mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve atte alla produzione di
vini a denominazione di origine controllata "Reno";
     c) per l'elaborazione delle tipologie "Frizzante" e'  consentito
l'utilizzo  di  mosto  concentrato  rettificato  oppure l'utilizzo di
mosti e mosti parzialmente  fermentati  ottenuti  da  uve  atte  alla
produzione di vini a denominazione di origine controllata "Reno".
   La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore
al 70%.
   Qualora  superi questo limite, ma non oltre il 75% l'eccedenza non
avra' diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
                               Art. 6.
   I vini di cui all'art. 2 possono essere prodotti  nelle  tipologie
tranquillo,  vivace,  frizzante  e  nelle  versioni secco, abboccato,
amabile e dolce.
   I vini a denominazione  di  origine  controllata  "Reno"  all'atto
della  loro  immissione  al  consumo  devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
    "Reno" Montuni:
     colore: giallo paglierino;
     odore: gradevole, caratteristico, vinoso;
     sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido,  di  giusto
corpo;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
     acidita' totale minima: 5,50 per mille;
     estratto secco netto minimo: 17 per mille.
    "Reno" Pignoletto:
     colore: giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli;
     odore: delicato, caratteristico;
     sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, fine;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
     acidita' totale minima: 5 per mille;
     estratto secco netto minimo: 16 per mille.
    "Reno" Bianco:
     colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
     odore: gradevole, delicato;
     sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, armonico;
     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
     acidita' totale minima: 5 per mille;
     estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Reno"  nella
tipologia  "frizzante"  devono  essere  ottenuti  per   fermentazione
naturale,   nel   rispetto   della   normativa   vigente   e  con  le
caratteristiche del presente articolo.
                               Art. 7.
   Nella  presentazione  dei  vini   a   denominazione   di   origine
controllata "Reno" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione,
ivi   compresi   gli  aggettivi  extra,  fine,  scelto,  selezionato,
superiore, riserva e similari.
   E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o  ragioni  sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
   E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche  aggiuntive  che
facciano   riferimento   alle   "vigne"  dalle  quali  effettivamente
provengano  le  uve  da  cui  il  vino  cosi'  qualificato  e'  stato
esclusivamente  ottenuto,  a condizione che tali vigne siano indicate
ed evidenziate separatamente all'atto  della  denuncia  all'albo  dei
vigneti  e  che  le  uve  da  esse  provenienti  ed  i  vini  da esse
separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente  indicate  e
caricati  rispettivamente  nella denuncia annuale di produzione delle
uve e nei registri obbligatori di cantina.
   I vini a  denominazione  di  origine  controllata  "Reno"  possono
essere  immessi  al  consumo in tutti i contenitori autorizzati dalle
normative vigenti. Allorquando siano  confezionati  in  bottiglie  di
vetro  possono  essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, ivi
compreso il tappo a fungo (per il  frizzante),  escluso  il  tappo  a
corona per bottiglie di capacita' nominale superiore a 375 ml.
   Nell'etichettatura  dei  vini  di  cui al presente disciplinare di
produzione  la  designazione  "Reno",  immediatamente  seguita  dalla
dicitura  "Denominazione  di  Origine  Controllata", dovra' precedere
immediatamente le specificazioni aggiuntive di cui al precedente art.
2 e dovra' essere riportata  in  caratteri  di  eguale  colore  e  di
dimensioni  superiori  o  uguali  a quelli utilizzati per indicare le
specificazioni aggiuntive stesse.