AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 febbraio 1996, n. 47, 2 aprile 1996, n. 185, 3 giugno 1996, n. 305 e 2 agosto 1996, n. 406". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 82 del 6 aprile 1996, n. 128 del 3 giugno 1996, n. 181 del 3 agosto 1996 e n. 231 del 2 ottobre 1996). Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1996 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. Incremento e ripianamento degli organici 1. Per fronteggiare le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il relativo organico e' aumentato di 495 unita', ripartite nei profili professionali indicati nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto. 2. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 1 e per quelle che si rendono disponibili fino al 31 dicembre 1998 si provvede mediante utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a 588 posti, indetto con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993. A tal fine, detta graduatoria avra' validita' triennale. 3. Per assicurare la continuita' del reclutamento nel profilo professionale di vigile del fuoco, il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi dovranno inoltre prevedere una riserva di posti, pari complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i vigili volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di sessanta giorni, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco. Le graduatorie dei candidati risultati idonei possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento di detti posti e' riservata ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 4. Per garantire l'organizzazione dei servizi, l'amministrazione puo' disporre procedure di mobilita' in deroga ai tempi di permanenza nella sede previsti per il personale di nuova assunzione dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 5. Per assicurare la continuita' del reclutamento nei ruoli dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei puo' essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati del concorso successivo e, comunque, per non oltre tre anni. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme sul "reclutamento, sull'avanzamento e sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", in attuazione dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996. 7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo nazionale. Le procedure relative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.