Art. 3.
 
     Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale
         attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 1.  In attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 13, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.  626,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  il  Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco  provvede  alle  attivita'  di  vigilanza  di  cui
all'articolo  23,  comma  1,  e a quelle relative alla formazione del
personale di cui all'articolo 12 del  predetto  decreto  mediante  le
proprie  strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del
personale addetto. A tal fine, le attivita' per le quali e' richiesta
al  Corpo  nazionale  dei  vigili   del   fuoco   la   formazione   e
l'addestramento    del    personale    addetto    alla   prevenzione,
all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi
di  lavoro  a  norma  delle  disposizioni  sopracitate,  sono  quelle
elencate  nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959,
n. 689, tabelle A e B, nel decreto ministeriale 16  febbraio  1982  e
nel  decreto ministeriale 30 ottobre 1986. L'attivita' di formazione,
addestramento e di attestazione di idoneita' di cui  al  comma  3  e'
assicurata  dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in
base  ad  apposite  tariffe  stabilite  con  decreto   del   Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto.  Le predette tariffe sono adeguate annualmente con le stesse
modalita' e procedure sulla base degli indici ISTAT di variazione del
costo della vita, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
  2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di  cui  al
comma  1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati  nei  pertinenti  capitoli   di   spesa   del   Ministero
dell'interno  per alimentare il Fondo per la produttivita' collettiva
ed il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco.
  3.  I  comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento
di prova tecnica, rilasciano attestato  di  idoneita'  ai  lavoratori
designati  dai  datori  di  lavoro  di  cui all'articolo 12, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994,  n.  626,  che
hanno  partecipato  ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati.