Art. 6.
 
                        Copertura finanziaria
  1.  All'onere  derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3,
valutato in lire diciassettemila milioni per  l'anno  1996,  in  lire
ventiquattromilanovecento   milioni   per   l'anno  1997  e  in  lire
venticinquemila milioni per il 1998 e a regime, si provvede  mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.