IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano triennale di sviluppo dell'Universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Considerata l'opportunita' di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione dei settori di ingegneria civile, di ingegneria industriale e di ingegneria dell'informazione; Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 7 settembre e 6 ottobre 1995, e del 18 aprile 1996; Sentito il Consiglio nazionale degli ingegneri; Ritenuta la necessita' di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/5, la tabella XLV/6 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione dei settori di ingegneria civile, di ingegneria industriale e di ingegneria dell'informazione; Decreta: Art. 1. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti diplomi di specializzazione: diploma di specializzazione in costruzioni in cemento armato; diploma di specializzazione in infrastrutture terminali di trasporto; diploma di specializzazione in ingegneria clinica; diploma di specializzazione in materiali per l'ingegneria; diploma di specializzazione in motorizzazione; diploma di specializzazione in scienza dei polimeri; diploma di specializzazione in sicurezza e protezione industriale; diploma di specializzazione in sintesi chimica.