IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno  1935,  n.  1071  -  Modifiche  ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652  -  Disposizioni
sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  -  Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano
triennale di sviluppo dell'Universita' e per l'attuazione  del  piano
quadriennale 1986-1990;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione  degli  atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
  Considerata  l'opportunita'  di  procedere  alla  revisione   degli
ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione dei settori di
ingegneria   civile,   di  ingegneria  industriale  e  di  ingegneria
dell'informazione;
  Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle
adunanze del 7 settembre e 6 ottobre 1995, e del 18 aprile 1996;
  Sentito il Consiglio nazionale degli ingegneri;
  Ritenuta la necessita' di modificare  la  tabella  I,  allegata  al
regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni
ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella  XLV/5,  la  tabella
XLV/6   recante   gli   ordinamenti   didattici   delle   scuole   di
specializzazione dei settori  di  ingegneria  civile,  di  ingegneria
industriale e di ingegneria dell'informazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'elenco  delle  lauree  e  dei  diplomi  di  cui alla tabella I,
annessa al regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  sono aggiunti i seguenti diplomi di
specializzazione:
   diploma di specializzazione in costruzioni in cemento armato;
   diploma  di  specializzazione  in  infrastrutture   terminali   di
trasporto;
   diploma di specializzazione in ingegneria clinica;
   diploma di specializzazione in materiali per l'ingegneria;
   diploma di specializzazione in motorizzazione;
   diploma di specializzazione in scienza dei polimeri;
   diploma di specializzazione in sicurezza e protezione industriale;
   diploma di specializzazione in sintesi chimica.