Art. 3.
  Entro  due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i
competenti organi accademici delle universita' procederanno, ai sensi
dell'art. 11, comma 1, della legge  19  novembre  1990,  n.  341,  ad
avviare   le   procedure   per   il  riordinamento  delle  scuole  di
specializzazione dei settori  di  ingegneria  civile,  di  ingegneria
industriale e di ingegneria dell'informazione, gia' attivate ai sensi
del  precedente  ordinamento, in conformita' alle disposizioni di cui
alla tabella XLV/6, allegata al presente decreto.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 ottobre 1996
                                              Il Ministro: BERLINGUER
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1996
Registro n. 1 Universita', foglio n. 206