Art. 2. Disposizioni a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi 1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei territori dei comuni delle province di Lucca e Macca Carrara, nonche' delle province di Udine e Pordenone, interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno, con delega per la protezione civile, n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza dei predetti eventi, e' corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il (( 31 dicembre 1996, )) un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonche' gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro da prodursi entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi di paga gia' scaduti la richiesta dovra' essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge n. 164 del 1975. 3. Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra le date degli eventi alluvionali ed il 31 dicembre 1996 non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti. 4. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. 5. Ferma restando la condizione di cui all'art. 1, comma 9, per le province di Lucca e Massa Carrara dal 20 giugno 1996 al 20 ottobre 1996 e per le province di Udine e Pordenone dal 23 giugno 1996 al 23 ottobre 1996, e' sospeso il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonche' dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti. Il predetto periodo di sospensione vale anche per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 301. (( 6. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per )) (( effetto della sospensione di cui al comma 5 avviene senza )) (( aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri mediante )) (( rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese )) (( successivo alla scadenza della sospensione medesima e, per le )) (( riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di )) (( novembre 1996 in cinque rate. Nel caso di versamenti effettuati )) (( entro le date del 20 e 23 giugno 1996 non si da' lugo a )) (( rimborsi. )) (( 7. (Soppresso dalla legge di conversione). )) 8. Ai lavoratori residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, dipendenti da datori di lavoro privati non danneggiati e che per l'isolamento delle localita' di residenza non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro e sono stati utilizzati in attivita' di emergenza, si applicano, previa certificazione del sindaco e fino al ripristino dell'agibilita' delle strade, le disposizioni previste per i volontari della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e relative modifiche ed integrazioni. Al relativo onere valutato in lire 105 milioni per l'anno 1996 si provvede con le disponibilita' di cui al capitolo 2086 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno.
Riferimenti normativi: - Per i titoli delle ordinanze n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996 vedasi nota all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, recante: "Provvedimenti per la garanzia del salario": "Art. 7 (Procedimento d'integrazione salariale ordinaria). - Per l'ammissione al trattamento d'integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda nella quale dovranno essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento d'integrazione salariale non potra' aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore e' tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita". - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 7 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, recante: "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994": "3. L'indennita' dovuta per l'utilizzazione e' rapportata alla retribuzione contrattuale prevista per i lavoratori di pari qualifica dipendenti dal soggetto utilizzatore, anche in funzione dell'orario lavorativo prestato, e non puo' essere inferiore al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, con assorbimento degli importi relativi ai trattamenti di cassa integrazione, di mobilita' e di disoccupazione eventualmente spettanti ai lavoratori utilizzati". - Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)": "Art. 31. - 1. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'art. 4 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e' fissata nella misura del 10,95 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,35 per cento a carico dei lavoratori. L'aliquota del 9,60 per cento e' ridotta, per gli anni 1986 e 1987, rispettivamente al 5,60 e al 7,60 per cento per i datori di lavoro di cui all'art. 3, primo comma, lettera d), del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1988 il contributo istituito dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti e' ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dal 1 gennaio 1989 il suddetto contributo e' soppresso. 3. Le economie risultanti nei bilanci delle aziende autonome e dell'Ente ferrovie dello Stato conseguenti all'applicazione del comma precedente sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti comunque ad essi spettanti a carico dello Stato. 4. Per tutti gli aventi diritto alle indennita' economiche di maternita', restano fermi i contributi stabiliti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni. 5. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennita' economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella G. 6. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono applicate, sia per quanto riguarda il contributo a carico dei dipendenti che per quello a carico dei datori di lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come individuata dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di diaria o indennita' di trasferta fino all'ammontare esente da imposizione fiscale. Restano fermi i minimali di retribuzione imponibile fissati per ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Restano altresi' confermate le retribuzioni medie e convenzionali previste per particolari categorie di lavoratori ai sensi delle disposizioni in vigore e determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 7. E' soppresso il comma 23 dell'art. 4 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. 8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonche' dai lavoratori dipendenti e pensionati, e' dovuto un contributo, comprensivo di quello di cui all'art. 4 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi gia' assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione. I redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale concorrono, per la parte eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire. 9. Il contributo di cui al precedente comma 8 e' dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonche' da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto e' ridotto al 50 per cento per i redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. 10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, con esclusione dei soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non puo' comunque essere inferiore rispettivamente alla somma annua di L. 648.000 e di L. 324.000, frazionabile per i mesi di effettiva attivita' svolta nell'anno. Per le aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili ubicate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la misura predetta e' ridotta del 50 per cento. 11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'art. 15 del D.L. 1 luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, e' stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento sara' effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini stranieri. 12. I soggetti di cui al comma 11, che siano tenuti al pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per un periodo inferiore all'anno, hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato ai sensi del comma predetto, decurtato delle somme gia' pagate come contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ai sensi dei commi 1, 8, 9 e 10. Il relativo versamento sara' effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. 13. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 1, 8, 9 e 11 del presente articolo si applicano sulla quota degli imponibili complessivi assoggettabili a contribuzione non superiore a L. 40.000.000 annue. 14. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di L. 100.000.000 annue, e' dovuto un contributo di solidarieta' nella misura del 4 per cento. 15. Sui redditi da lavoro dipendente, la misura contributiva di cui al comma precedente e' cosi' ripartita: 3,80 per cento a carico del datore di lavoro e 0,20 per cento a carico del lavoratore. 16. Fino al 31 dicembre 1986 resta fermo il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato dall'art. 6, lettera a), della legge 28 luglio 1967, n. 669, dall'art. 22, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e dall'art. 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250. 17. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 1, 13, 14 e 15 le amministrazioni statali, ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa, l'Ente Ferrovie dello Stato, gli enti locali con esclusione delle aziende municipalizzate, nonche' gli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, continuano, per l'anno 1986, a versare il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alla quota a loro carico, sulla base della normativa vigente al 31 dicembre 1985, restando a carico del bilancio dello Stato il versamento diretto al pertinente capitolo di entrata dell'aumento recato dal predetto comma 1, determinato, in via forfettaria, in lire 2.200 miliardi. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto nell'allegata tabella B per "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia" e, quanto a lire 1.000 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 18. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1986. Per i lavoratori dipendenti tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986". - Si riporta il testo dell'art. 3 del D.L. 27 maggio 1996, n. 295, recante: "Norme in materia previdenziale". "Art. 3 (Regolarizzazione contributiva). - 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 30 giugno 1996 i contributi e i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. 2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti gia' iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1995, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1. 3. La regolarizzazione puo' avvenire, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, anche: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo, in quattro rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996 la terza entro il 30 settembre 1996 e la quarta entro il 30 novembre 1996; per i debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi, in sette rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996 la terza entro il 30 settembre 1966, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997 e la settima entro il 31 maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire, in nove rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio 1997 e la nona entro il 30 settembre 1997; per i debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire, in quattordici rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio 1997, la nona entro il 30 settembre 1997, la decima entro il 30 novembre 1997, l'undicesima entro il 31 gennaio 1998, la dodicesima entro il 31 marzo 1998, la tredicesima entro il 31 maggio 1998 e la quattordicesima entro il 31 luglio 1998. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento. 4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonche' con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. 5. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'art. 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell'art. 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'art. 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 40, i versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi, ancorche' sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano gia' provveduto ovvero provvedano, entro il 30 giugno 1996, a versare, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse. 6. I crediti di importo non superiore a lire 50 mila per i contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data del 30 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione". - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del D.L. 3 giugno 1996, n. 301, recante: "Disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonche' misure di promozione dell'occupazione": "1. Il termine per la regolarizzazione prevista dall'art. 18, commi 6 e seguenti, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, e' differito al 31 marzo 1996. Conseguentemente fino a tale data sono sospesi i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati. La regolarizzazione e' ammessa per le posizioni debitorie relative agli anni 1995 e precedenti in scadenza entro la data del 31 gennaio 1996. La domanda di regolarizzazione, a pena di inammissibilita' della stessa, e' corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un quarto, maggiorata del 2 per cento, di quanto si sarebbe dovuto versare alla data del 31 dicembre 1995 ai fini della regolarizzazione contributiva prevista dalla normativa vigente alla predetta data. Il versamento del rimanente importo dovuto e' effettuato, per l'anno 1996, in tre rate trimestrali decorrenti dal 10 giugno 1996 e, successivamente, in rate quadrimestrali consecutive, in numero non superiore a 23, decorrenti dal 10 aprile 1997. Per quanto non diversamente disposto continua a trovare applicazione la disciplina di cui al citato art. 18, commi 6 e seguenti, e i termini di cui al comma 11 del medesimo art. 18 della citata legge n. 724 del 1994, sono differiti al 31 dicembre 1995. Il riferimento all'anno 1995 di cui al comma 14 del medesimo art. 18 e' adeguato all'anno 1996". - La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile". - Il D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613, reca: "Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile".