Art. 2.
     Disposizioni a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi
 1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei
territori dei comuni delle province di Lucca e Macca Carrara, nonche'
delle  province  di  Udine  e  Pordenone,  interessati  dagli  eventi
alluvionali del 19 e  22  giugno  1996,  individuati  rispettivamente
dalle   ordinanze  del  Ministro  dell'interno,  con  delega  per  la
protezione civile, n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno
1996, non rientranti  nel  campo  di  applicazione  degli  interventi
ordinari  di  cassa  integrazione,  sospesi dal lavoro o lavoranti ad
orario ridotto in conseguenza dei predetti  eventi,  e'  corrisposta,
per  il  periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque
non  oltre  il  ((  31  dicembre  1996,  ))  un'indennita'  pari   al
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale previsto dalle
vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di
orario, nonche' gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.
  2. L'indennita' di cui al  comma  1  e'  corrisposta  dall'Istituto
nazionale  di previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro da
prodursi entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge
20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla  stessa
legge.  Per i periodi di paga gia' scaduti la richiesta dovra' essere
prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Per la  richiesta  i
datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge n.
164 del 1975.
  3.  Nei  territori  di  cui  al  comma  1  i periodi di trattamento
ordinario di integrazione salariale compresi tra le date degli eventi
alluvionali ed il 31 dicembre 1996  non  si  computano  ai  fini  del
calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.
  4.  Ai  fini  dell'erogazione  dell'indennita' di cui al comma 1 si
applicano  le  disposizioni  in  materia  di  assorbimento   previste
dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
  5.  Ferma restando la condizione di cui all'art. 1, comma 9, per le
province di Lucca e Massa Carrara dal 20 giugno 1996  al  20  ottobre
1996  e per le province di Udine e Pordenone dal 23 giugno 1996 al 23
ottobre 1996, e' sospeso il pagamento dei contributi  di  previdenza,
assistenza  sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria
contro  gli  infortuni  e  le  malattie  professionali,  nonche'  dei
contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui
all'art.  31  della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41, e successive
modificazioni, ivi compresa la  quota  di  contributi  a  carico  dei
lavoratori  dipendenti. Il predetto periodo di sospensione vale anche
per le somme dovute ai sensi dell'articolo  3  del  decreto-legge  27
maggio  1996, n. 295, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 3
giugno 1996, n. 301.
(( 6. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per       ))
(( effetto della sospensione di cui al comma 5 avviene senza       ))
(( aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri mediante       ))
(( rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese           ))
(( successivo alla scadenza della sospensione medesima e, per le   ))
(( riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di       ))
(( novembre 1996 in cinque rate. Nel caso di versamenti effettuati ))
(( entro le date del 20 e 23 giugno 1996 non si da' lugo a         ))
(( rimborsi.                                                       ))
(( 7. (Soppresso dalla legge di conversione).                      ))
  8.  Ai  lavoratori  residenti  nei comuni delle province di Lucca e
Massa Carrara, dipendenti da datori di lavoro privati non danneggiati
e che per l'isolamento delle localita' di residenza non hanno  potuto
raggiungere  il  posto di lavoro e sono stati utilizzati in attivita'
di emergenza, si applicano, previa certificazione del sindaco e  fino
al  ripristino dell'agibilita' delle strade, le disposizioni previste
per i volontari della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio
1992, n.  225  e  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
settembre  1994,  n.  613,  e  relative modifiche ed integrazioni. Al
relativo onere valutato in  lire  105  milioni  per  l'anno  1996  si
provvede con le disponibilita' di cui al capitolo 2086 dello stato di
previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per  il
medesimo anno.
 
          Riferimenti normativi:
             - Per i titoli delle ordinanze n.  2449  del  25  giugno
          1996  e n.  2451 del 27 giugno 1996 vedasi nota all'art. 1.
          - Si riporta il testo dell'art. 7  della  legge  20  maggio
          1975,  n.  164, recante: "Provvedimenti per la garanzia del
          salario":  "Art. 7 (Procedimento  d'integrazione  salariale
          ordinaria).    -    Per    l'ammissione    al   trattamento
          d'integrazione salariale l'imprenditore presenta alla  sede
          provinciale   dell'Istituto   nazionale   della  previdenza
          sociale  apposita  domanda  nella  quale  dovranno   essere
          indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario
          di  lavoro  e  la  loro  presumibile  durata, il numero dei
          lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro.  La
          domanda  deve  essere  presentata  entro  il  termine di 25
          giorni dalla fine del periodo di paga in corso  al  termine
          della  settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la
          riduzione dell'orario di lavoro.  Qualora la domanda  venga
          presentata  dopo  il termine indicato nel comma precedente,
          l'eventuale trattamento d'integrazione salariale non potra'
          aver luogo per periodi anteriori di una settimana  rispetto
          alla  data di presentazione.  Qualora dall'omessa o tardiva
          presentazione della domanda derivi a danno  dei  lavoratori
          dipendenti   la  perdita  totale  o  parziale  del  diritto
          all'integrazione  salariale,  l'imprenditore  e'  tenuto  a
          corrispondere  ai  lavoratori  stessi  una  somma d'importo
          equivalente all'integrazione salariale non percepita".    -
          Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 7 del D.L. 24
          novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 gennaio 1995, n. 22, recante: "Interventi  urgenti
          a  favore  delle  zone colpite dalle eccezionali avversita'
          atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima  decade
          del  mese  di  novembre  1994": "3. L'indennita' dovuta per
          l'utilizzazione    e'    rapportata    alla    retribuzione
          contrattuale  prevista  per  i lavoratori di pari qualifica
          dipendenti  dal  soggetto  utilizzatore,  anche in funzione
          dell'orario  lavorativo  prestato,  e   non   puo'   essere
          inferiore  al  trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale  previsto   dalle   vigenti   disposizioni,   con
          assorbimento degli importi relativi ai trattamenti di cassa
          integrazione,    di    mobilita'    e   di   disoccupazione
          eventualmente spettanti ai lavoratori utilizzati".    -  Si
          riporta il testo dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986,
          n.   41,  recante:  "Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria  1986)":  "Art. 31. - 1. La quota di contributo
          per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale  per  i
          lavoratori  dipendenti  di  tutti  i  settori,  pubblici  e
          privati,  comprensiva  dell'aliquota  aggiuntiva   prevista
          dall'art. 4 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con
          modificazioni,  nella  legge  17  agosto  1974,  n. 386, e'
          fissata nella misura del 10,95 per cento della retribuzione
          imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di
          lavoro  e  l'1,35  per  cento  a  carico  dei   lavoratori.
          L'aliquota del 9,60 per cento e' ridotta, per gli anni 1986
          e  1987,  rispettivamente al 5,60 e al 7,60 per cento per i
          datori di lavoro di cui all'art. 3,  primo  comma,  lettera
          d),  del  D.L.  30  dicembre  1979, n. 663, convertito, con
          modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
             2.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1988  il   contributo
          istituito  dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841,
          successivamente  modificato  dall'art.  4  della  legge   6
          dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle
          amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente
          ferrovie  dello  Stato  sui trattamenti pensionistici dagli
          stessi  percepiti  e'  ridotto  allo  0,50  per  cento;   a
          decorrere  dal  1  gennaio  1989  il suddetto contributo e'
          soppresso.
             3. Le economie  risultanti  nei  bilanci  delle  aziende
          autonome  e  dell'Ente  ferrovie  dello  Stato  conseguenti
          all'applicazione  del  comma  precedente  sono   recuperate
          mediante   corrispondente   riduzione   dei   trasferimenti
          comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.
             4.  Per  tutti  gli  aventi  diritto   alle   indennita'
          economiche   di  maternita',  restano  fermi  i  contributi
          stabiliti  dalla  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,   e
          successive modificazioni.
             5.  I  contributi  dovuti  dai  datori  di  lavoro per i
          soggetti  aventi  diritto  alle  indennita'  economiche  di
          malattia  sono  fissati nelle misure indicate nell'allegata
          tabella G.
             6. Le  aliquote  stabilite  nei  precedenti  commi  sono
          applicate,  sia  per quanto riguarda il contributo a carico
          dei dipendenti che  per  quello  a  carico  dei  datori  di
          lavoro,    sull'intera    retribuzione    imponibile   come
          individuata dall'art. 12 della legge  30  aprile  1969,  n.
          153,  con  esclusione  delle  somme corrisposte a titolo di
          diaria o indennita' di trasferta fino all'ammontare  esente
          da   imposizione  fiscale.  Restano  fermi  i  minimali  di
          retribuzione   imponibile  fissati  per  ciascun  anno  con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29  luglio  1981,  n.    402,
          convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 26 settembre
          1981, n.  537. Restano altresi' confermate le  retribuzioni
          medie e convenzionali previste per particolari categorie di
          lavoratori   ai   sensi  delle  disposizioni  in  vigore  e
          determinate con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale.
             7.  E'  soppresso  il  comma  23 dell'art. 4 del D.L. 12
          settembre 1983,  n.  463,  convertito,  con  modificazioni,
          nella   legge  11  novembre  1983,  n.  638,  e  successive
          modificazioni.
             8. Per le prestazioni del Servizio sanitario  nazionale,
          dagli  artigiani,  dagli  esercenti attivita' commerciali e
          loro   rispettivi   familiari   coadiutori,   dai    liberi
          professionisti,   nonche'   dai   lavoratori  dipendenti  e
          pensionati, e' dovuto un contributo, comprensivo di  quello
          di  cui  all'art.  4  del  D.L.  8  luglio  1974, n.   264,
          convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto  1974,
          n.    386,  stabilito  nella  misura  del 7,5 per cento del
          reddito  complessivo  ai   fini   dell'IRPEF   per   l'anno
          precedente  a  quello  cui  il contributo si riferisce, con
          esclusione dei redditi gia'  assoggettati  a  contribuzione
          per  le  prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei
          redditi da pensione. I redditi  dominicali  e  agrari,  dei
          fabbricati   e   di   capitale  concorrono,  per  la  parte
          eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire.
             9. Il contributo di cui al precedente comma 8 e'  dovuto
          anche   dai   coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  e
          rispettivi concedenti, nonche' da ciascun componente attivo
          dei rispettivi nuclei familiari.  Il contributo predetto e'
          ridotto al  50  per  cento  per  i  redditi  delle  aziende
          agricole  situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29
          settembre  1973,  n.  601,  nonche'  nelle  zone   agricole
          svantaggiate  delimitate  ai sensi dell'art. 15 della legge
          27 dicembre 1977, n.  984.
             10.  Il  contributo  dovuto  dai  soggetti  di  cui   ai
          precedenti  commi  8  e  9,  con  esclusione  dei  soggetti
          titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato,  non
          puo'  comunque  essere inferiore rispettivamente alla somma
          annua di L. 648.000 e di L.  324.000,  frazionabile  per  i
          mesi  di  effettiva  attivita'  svolta  nell'anno.  Per  le
          aziende  diretto-coltivatrici,   coloniche   e   mezzadrili
          ubicate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre
          1973,  n.  601,  nonche'  nelle  zone agricole svantaggiate
          delimitate ai sensi dell'art. 15 della  legge  27  dicembre
          1977,  n.  984,  la  misura  predetta e' ridotta del 50 per
          cento.
             11.  Il  contributo  per  le  prestazioni  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  dovuto  ai  sensi dell'art. 63 della
          legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  nel  testo  modificato
          dall'art.  15  del D.L. 1 luglio 1980, n.  285, convertito,
          con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n.   441,  e'
          stabilito  nella  misura  del  7,5  per  cento  del reddito
          complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello
          cui il contributo  si  riferisce.  Il  relativo  versamento
          sara'  effettuato  in  unica  soluzione  entro il 30 giugno
          dell'anno  successivo  a  quello  cui  il   contributo   si
          riferisce.  Restano  ferme  le  disposizioni vigenti per la
          determinazione  del  contributo  per  le  prestazioni   del
          Servizio   sanitario   nazionale  a  carico  dei  cittadini
          stranieri.
             12. I soggetti di cui al comma 11, che siano  tenuti  al
          pagamento  del  contributo  per le prestazioni del Servizio
          sanitario nazionale  per  un  periodo  inferiore  all'anno,
          hanno  l'obbligo  del versamento del contributo determinato
          ai sensi del comma predetto,  decurtato  delle  somme  gia'
          pagate  come  contributo  per  le  prestazioni del Servizio
          sanitario nazionale ai sensi dei commi 1, 8,  9  e  10.  Il
          relativo  versamento  sara'  effettuato  in unica soluzione
          entro il 30 giugno dell'anno successivo  a  quello  cui  il
          contributo si riferisce.
             13.   I  contributi  per  le  prestazioni  del  Servizio
          sanitario nazionale di cui ai  commi  1,  8,  9  e  11  del
          presente articolo si applicano sulla quota degli imponibili
          complessivi  assoggettabili a contribuzione non superiore a
          L. 40.000.000 annue.
             14. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al
          limite di L. 100.000.000 annue, e' dovuto un contributo  di
          solidarieta' nella misura del 4 per cento.
             15.   Sui   redditi  da  lavoro  dipendente,  la  misura
          contributiva di cui al comma precedente e' cosi' ripartita:
          3,80 per cento a carico del datore di  lavoro  e  0,20  per
          cento a carico del lavoratore.
             16.  Fino  al 31 dicembre 1986 resta fermo il contributo
          per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato
          dall'art. 6, lettera a), della legge  28  luglio  1967,  n.
          669,  dall'art.  22,  della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
          dall'art. 11, lettera a), della legge  13  marzo  1958,  n.
          250.
             17.  In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 1,
          13, 14 e 15 le amministrazioni statali, ivi comprese quelle
          con   ordinamento   autonomo   o   dotate   di    autonomia
          amministrativa,  l'Ente  Ferrovie  dello  Stato,  gli  enti
          locali  con  esclusione  delle   aziende   municipalizzate,
          nonche'  gli  enti pubblici non economici di cui alla legge
          20 marzo 1975,  n.  70,  continuano,  per  l'anno  1986,  a
          versare  il  contributo  per  le  prestazioni  del Servizio
          sanitario  nazionale,  limitatamente  alla  quota  a   loro
          carico,  sulla  base della normativa vigente al 31 dicembre
          1985,  restando  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  il
          versamento   diretto  al  pertinente  capitolo  di  entrata
          dell'aumento recato dal predetto comma 1,  determinato,  in
          via  forfettaria, in lire 2.200 miliardi. Al relativo onere
          si  provvede,  quanto  a  lire  1.200  miliardi,   mediante
          corrispondente   riduzione   dell'accantonamento   iscritto
          nell'allegata tabella B per  "Proroga  fiscalizzazione  dei
          contributi  di  malattia"  e, quanto a lire 1.000 miliardi,
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto al capitolo n.  3622 dello stato di previsione del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
             18. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          decorrere  dal  1 gennaio 1986. Per i lavoratori dipendenti
          tali disposizioni si applicano a decorrere dal  periodo  di
          paga  in  corso  al 1 gennaio 1986".  - Si riporta il testo
          dell'art. 3 del D.L.  27  maggio  1996,  n.  295,  recante:
          "Norme    in    materia    previdenziale".        "Art.   3
          (Regolarizzazione contributiva). - 1. I soggetti tenuti  al
          versamento  dei  contributi  e  dei  premi  previdenziali e
          assistenziali, che denunciano per la prima  volta  la  loro
          posizione  presso gli sportelli unificati di cui al comma 4
          dell'art. 14 della legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  come
          modificato  dall'art.  1 del decreto-legge 15 gennaio 1993,
          n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  marzo
          1993,  n.  63,  possono  versare  entro il 30 giugno 1996 i
          contributi  e  i  premi  relativi  a   periodi   precedenti
          l'anzidetta  denuncia  maggiorati,  in luogo delle sanzioni
          civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo
          nel limite massimo del 50 per cento dei  contributi  e  dei
          premi complessivamente dovuti.
             2.  L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai
          soggetti gia' iscritti che risultino ancora debitori per  i
          contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a
          periodi  contributivi  maturati  fino  a  tutto  il mese di
          dicembre 1995, a condizione  che  versino  i  contributi  o
          premi  e/o  la  relativa  somma  aggiuntiva entro lo stesso
          termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.
             3.  La  regolarizzazione  puo'  avvenire,   secondo   le
          modalita'  fissate dagli enti impositori, anche: per debiti
          di importo fino a lire 1  miliardo,  in  quattro  rate,  di
          uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro
          il  30  giugno  1996, la seconda entro il 31 luglio 1996 la
          terza entro il 30 settembre 1996 e la quarta  entro  il  30
          novembre  1996;  per i debiti di importo superiore a lire 1
          miliardo e fino a lire 5 miliardi, in sette rate, di uguale
          importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il  30
          giugno  1996,  la  seconda entro il 31 luglio 1996 la terza
          entro il 30 settembre 1966, la quarta entro il 30  novembre
          1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il
          31  marzo  1997  e  la settima entro il 31 maggio 1997; per
          debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino  a
          20  miliardi  di  lire, in nove rate, di uguale importo, da
          pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996,
          la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza  entro  il  30
          settembre  1996,  la  quarta  entro il 30 novembre 1996, la
          quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo
          1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il
          31 luglio 1997 e la nona entro il 30 settembre 1997; per  i
          debiti  di  importo  superiore  a  20  miliardi di lire, in
          quattordici  rate,   di   uguale   importo,   da   pagarsi,
          rispettivamente,  la  prima  entro  il  30  giugno 1996, la
          seconda  entro  il  31  luglio  1996,  la terza entro il 30
          settembre 1996, la quarta entro il  30  novembre  1996,  la
          quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo
          1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il
          31  luglio  1997,  la  nona  entro il 30 settembre 1997, la
          decima entro il 30 novembre 1997, l'undicesima entro il  31
          gennaio  1998,  la  dodicesima  entro  il 31 marzo 1998, la
          tredicesima entro il 31 maggio 1998  e  la  quattordicesima
          entro  il  31  luglio  1998.  Le rate successive alla prima
          saranno maggiorate degli interessi dell'8 per  cento  annuo
          per il periodo di differimento.
             4.  La  regolarizzazione  estingue  i  reati previsti da
          leggi speciali in materia di versamento di contributi e  di
          premi  e  le obbligazioni per sanzioni amministrative e per
          ogni altro onere  accessorio  connessi  con  le  violazioni
          delle  norme sul collocamento nonche' con la denuncia e con
          il versamento dei contributi  o  dei  premi  medesimi,  ivi
          compresi  quelli  di  cui all'art. 51 del testo unico delle
          disposizioni per l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
          n.  1124.  In caso di regolarizzazione, non si applicano le
          disposizioni  di  cui  all'art.  6,  commi  9  e  10,   del
          decreto-legge  9  ottobre  1989,  n.  338,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
             5. Nel caso di regolarizzazioni contributive  effettuate
          ai  sensi  dell'art.  18,  commi  da  1 a 3, della legge 23
          dicembre 1994, n. 724, dell'art. 14-bis  del  decreto-legge
          23  febbraio  1995,  n.  41, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'art. 4, comma 8, del
          decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dell'art. 4, comma  9,
          del  decreto-legge  14  giugno  1995,  n. 232, dell'art. 4,
          comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dell'art.
          4, comma 9, del  decreto-legge  2  ottobre  1995,  n.  416,
          dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n.
          515,  dell'art.  5,  comma  3, del decreto-legge 1 febbraio
          1996, n.  40,  i  versamenti  tardivi  delle  rate  dovute,
          successive  alla  prima, sono considerati validi, ancorche'
          sia stato omesso il versamento di talune di dette rate,  se
          i  soggetti  interessati  abbiano  gia'  provveduto  ovvero
          provvedano, entro il 30 giugno 1996, a versare, secondo  le
          modalita'  fissate  dagli  enti impositori, interessi nella
          misura  dell'8  per  cento  annuo  commisurati  al  ritardo
          rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento
          delle rate stesse.
             6. I crediti di importo non superiore a lire 50 mila per
          i   contributi  o  premi  dovuti  agli  enti  pubblici  che
          gestiscono forme obbligatorie di previdenza  ed  assistenza
          sociale,  in  essere  alla  data  del  30  marzo 1996, sono
          estinti  unitamente  agli  accessori  di  legge   ed   alle
          eventuali   sanzioni   e   non   si   fa  luogo  alla  loro
          riscossione".
             -  Si  riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del D.L. 3
          giugno 1996, n.  301,  recante:  "Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  collocamento  e  di  lavoro  agricolo, nonche'
          misure di promozione dell'occupazione": "1. Il termine  per
          la  regolarizzazione  prevista  dall'art.  18,  commi  6  e
          seguenti,  della  legge  23  dicembre  1994,  n.    724,  e
          successive  modificazioni,  e'  differito al 31 marzo 1996.
          Conseguentemente  fino  a  tale   data   sono   sospesi   i
          procedimenti   esecutivi   riguardanti   il   recupero  dei
          contributi agricoli  unificati.    La  regolarizzazione  e'
          ammessa  per le posizioni debitorie relative agli anni 1995
          e precedenti in scadenza entro la data del 31 gennaio 1996.
          La domanda di regolarizzazione, a pena di  inammissibilita'
          della  stessa,  e'  corredata  dalla ricevuta dell'avvenuto
          versamento di una somma pari ad un quarto, maggiorata del 2
          per cento, di quanto si sarebbe dovuto  versare  alla  data
          del   31  dicembre  1995  ai  fini  della  regolarizzazione
          contributiva prevista dalla normativa vigente alla predetta
          data.  Il  versamento  del  rimanente  importo  dovuto   e'
          effettuato,  per  l'anno  1996,  in  tre  rate  trimestrali
          decorrenti dal 10 giugno 1996 e, successivamente,  in  rate
          quadrimestrali  consecutive,  in numero non superiore a 23,
          decorrenti dal 10 aprile 1997. Per quanto non  diversamente
          disposto  continua  a trovare applicazione la disciplina di
          cui al citato art. 18, commi 6 e seguenti, e i  termini  di
          cui  al comma 11 del medesimo art. 18 della citata legge n.
          724 del 1994,  sono  differiti  al  31  dicembre  1995.  Il
          riferimento  all'anno  1995 di cui al comma 14 del medesimo
          art. 18 e' adeguato all'anno 1996".  - La legge 24 febbraio
          1992, n. 225, reca: "Istituzione del Servizio nazionale  di
          protezione civile".  - Il D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613,
          reca:    "Regolamento    recante   norme   concernenti   la
          partecipazione delle  associazioni  di  volontariato  nelle
          attivita' di protezione civile".