Art. 3.
          Sospensione termini di prescrizione e perentori,
          legali e convenzionali, sostanziali e processuali
  1.  Per  i  soggetti  residenti  o aventi sede operativa nei comuni
delle province di Lucca e Massa Carrara  nonche'  delle  province  di
Udine  e  Pordenone  interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22
giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro
dell'interno, con delega per la protezione civile,  n.  2449  del  25
giugno  1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, che hanno subito rilevanti
danni attestati mediante certificazione resa con le modalita' di  cui
all'art.  1, comma 9, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli
perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da  cui
derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti
o  che  scadano  nel  periodo  dalle  date  del  19 e 22 giugno al 31
dicembre 1996. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini  relativi
a  processi  esecutivi  mobiliari  ed  immobiliari,  ivi  comprese le
vendite relative ai medesimi processi esecutivi.
 2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi fino al
31 dicembre 1996 i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali  e  di
ogni  altro  titolo  di  credito avente forza esecutiva, scadenti nel
periodo sopraindicato, (( compresi  i  ratei  dei  mutui  bancari  ed
ipotecari   pubblici   e   privati  emessi  o  comunque  pattuiti  od
autorizzati prima del 19 giugno 1996,  per  i  residenti  nei  comuni
delle  province di Lucca e Massa-Carrara, e prima del 22 giugno 1996,
per i residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone. )) La
competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
curera', in appendice ai bollettini dei protesti  cambiari,  apposita
pubblicazione  di rettifica a favore dei debitori, i quali dimostrino
di avere subito protesti di cambiali  o  vaglia  cambiari  ricompresi
nella   sospensione   dei  termini  di  cui  al  presente  comma.  Le
pubblicazioni di rettifica,  da  effettuarsi  gratuitamente,  possono
aver  luogo  anche  ad  istanza  di  chi abbia richiesto la levata di
protesto.
 
          Riferimenti normativi:
             - Per i titoli delle ordinanze n.  2449  del  25  giugno
          1996 e n.  2451 del 27 giugno 1996 vedasi nota all'art. 1.