Art. 4.
                       Disposizioni sulla leva
  1.  Ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio
militare di leva o il servizio sostitutivo  civile  relativamente  ((
agli anni 1996 e 1997, )) residenti nei comuni di cui all'articolo 1,
comma  1,  sono  estese  le  disposizioni  di cui all'articolo 12 del
decreto-legge   24   novembre   1994,   n.   646,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del D.L. 24 novembre
          1994,  n.   646, convertito, con modificazioni, dalla legge
          21 gennaio 1995, n.  22:
             "Art. 12. - 1. I soggetti interessati alla chiamata alle
          armi o al servizio civile relativamente agli  anni  1994  e
          1995,  residenti  nei comuni individuati ai sensi dell'art.
          1,  comma  1,  alla  data  del  4  novembre  1994,  possono
          prestare,  a  domanda,  il  servizio  militare di leva o il
          servizio civile, anche se gia' incorporati ed in  servizio,
          nel  territorio  della provincia di residenza o di province
          contigue, per  essere  utilizzati  da  parte  degli  uffici
          tecnici  delle  amministrazioni dello Stato delle regioni o
          degli enti locali territoriali, per coadiuvare il personale
          di  detti  enti  ed  uffici   nella   realizzazione   degli
          interventi disposti dal presente decreto, ovvero per essere
          utilizzati,   se   coadiuvanti  di  impresa  agricola,  per
          specifici  interventi  a  favore  del  settore  stesso.  La
          qualifica  di coadiuvante, da documentare a norma di legge,
          dovra' essere stata acquisita  in  data  antecedente  al  4
          novembre 1994.
             2.  Coloro  che intendono beneficiare delle disposizioni
          di cui al comma 1 devono presentare domanda, se  gia'  alle
          armi  o  in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo
          e, se ancora  da  incorporare,  ai  distretti  militari  di
          appartenenza.
             3.  I  comandi  militari  interessati,  d'accordo  con i
          prefetti competenti per territorio,  definiranno  l'impiego
          dei giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici
          citati ed alle attitudini dei giovani stessi.
             4.  I  prefetti,  su  richiesta motivata dei sindaci dei
          comuni di cui  all'art.  1,  comma  1,  possono  richiedere
          l'intervento   di   contingenti   di   personale   militare
          specializzato per gli interventi infrastrutturali di  prima
          necessita' connessi con la sicurezza delle popolazioni.
             5.  Gli  stessi  soggetti  di  cui  al  comma  1, le cui
          famiglie abbiano subito rilevanti danni, possono inoltre, a
          domanda, essere dispensati dal servizio militare di leva  o
          dal  servizio  civile  e  quelli  attualmente  in  servizio
          possono ottenere il congedo anticipato.
             6.  Il  Ministero della difesa e' tenuto ad attivare con
          procedura d'urgenza le  convenzioni  relative  al  servizio
          civile  per  gli obiettori di coscienza a favore dei comuni
          di cui all'art. 1, comma 1, che abbiano gia'  presentato  o
          presentino    domanda,    ed    effettuare    le   relative
          assegnazioni".