Art. 5.
              Proroga di termini relativi alla gestione
                   del bilancio degli enti locali
  1.  Per  gli enti locali interessati agli eventi alluvionali di cui
all'articolo 1,  comma  1,  i  termini  relativi  alla  gestione  del
bilancio  1996  di  cui  all'art.  17,  commi  3,  8 e 9, del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono prorogati  al  31  dicembre
1996.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 17 del D.Lgs. 25
          febbraio 1995, n. 77, recante: "Ordinamento  finanziario  e
          contabile degli enti locali":
             "Art.  17  (Variazioni  al  bilancio di previsione ed al
          piano  esecutivo  di  gestione).  -  1.  Il   bilancio   di
          previsione  puo' subire variazioni nel corso dell'esercizio
          di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate,
          che nella parte seconda, relativa alle spese.
             2.  Le  variazioni  al  bilancio  sono   di   competenza
          dell'organo consiliare.
             3.  Le  variazioni al bilancio possono essere deliberate
          non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
             4. Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 8  giugno
          1990,  n.    142,  le variazioni di bilancio possono essere
          adottate dall'organo  esecutivo  in  via  d'urgenza,  salvo
          ratifica,   a  pena  di  decadenza,  da  parte  dell'organo
          consiliare entro i  sessanta  giorni  seguenti  e  comunque
          entro  il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non
          sia scaduto il predetto termine.
             5.  In  caso  di  mancata  o   parziale   ratifica   del
          provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
          l'organo  consiliare  e'  tenuto ad adottare nei successivi
          trenta giorni, e  comunque  sempre  entro  il  31  dicembre
          dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari
          nei  riguardi  dei  rapporti eventualmente sorti sulla base
          della deliberazione non ratificata.
             6. Per le province, i comuni, le citta' metropolitane  e
          le   unioni   di   comuni   sono   vietati  prelievi  dagli
          stanziamenti per gli interventi finanziati con  le  entrate
          iscritte  nei  titoli  quarto  e  quinto  per aumentare gli
          stanziamenti per gli interventi finanziati con  le  entrate
          dei primi tre titoli. Per le comunita' montane sono vietati
          i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati
          con  le  entrate  iscritte  nei  titoli  terzo e quarto per
          aumentare gli stanziamenti per  gli  interventi  finanziati
          con le entrate dei primi due titoli.
             7.   Sono  vietati  gli  spostamenti  di  dotazioni  dai
          capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in  favore
          di  altre parti del bilancio.  Sono vietati gli spostamenti
          di somme tra residui e competenza.
             8.  Mediante  la  variazione  di  assestamento generale,
          deliberata dall'organo consiliare  dell'ente  entro  il  30
          novembre  di ciascun anno, si attua la verifica generale di
          tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo  di
          riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio
          di bilancio.
             9.  Le  variazioni al piano esecutivo di gestione di cui
          all'art. 11 sono  di  competenza  dell'organo  esecutivo  e
          possono  essere  adottate  entro  il 15 dicembre di ciascun
          anno".