Art. 6.
                  Proroga termini per pubblicazione
                     di bandi di gara d'appalti
  1. All'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 aprile 1995, n.
101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 2 giugno 1995, n.
216, le parole: "sei mesi dalla stessa data"  sono  sostituite  dalle
seguenti: (( "il 31 gennaio 1997". ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 1 del
          D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con  modificazioni,
          dalla  legge 2 giugno 1995, n. 216, recante: "Norme urgenti
          in materia di lavori pubblici":
             "4.  Ai  progetti  che  siano  affidati  formalmente   a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della legge di
          conversione del  presente  decreto  e  fino  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui  al comma 2,
          nonche'  ai  relativi   affidamenti   in   appalto   o   in
          concessione,  si  applicano  le disposizioni della legge 11
          febbraio  1994,  n.  109,  come  modificata  dal   presente
          decreto,   che  non  fanno  rinvio  a  norme  del  medesimo
          regolamento, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 4,
          commi da 1 a 9, e 14, nonche' le disposizioni legislative e
          regolamentari previgenti non incompatibili  con  la  citata
          legge   n.  109  del  1994.  Le  medesime  disposizioni  si
          applicano ai progetti affidati formalmente prima della data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto e ai relativi affidamenti in appalto o in
          concessione  qualora  il  bando  per  l'appalto  o  per  la
          concessione  non sia pubblicato entro sei mesi dalla stessa
          data.
             5. Ai progetti  che  siano  affidati  formalmente  prima
          della  data di entrata in vigore della legge di conversione
          del presente decreto ed ai relativi affidamenti in  appalto
          o  in  concessione, qualora il bando per l'appalto o per la
          concessione sia pubblicato  entro  sei  mesi  dalla  stessa
          data,   si   applicano   le   disposizioni   legislative  e
          regolamentari vigenti fino alla data di entrata  in  vigore
          della  legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonche' gli articoli
          1, 2, 6, 7, 8, comma 7, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26, commi da
          1 a 5, 31, 31- (( bis, )) 32, 35, 36, 37  e  38,  comma  4,
          della  citata  legge  n.  109 del 1994, come modificata dal
          presente decreto".