Art. 6. Proroga termini per pubblicazione di bandi di gara d'appalti 1. All'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole: "sei mesi dalla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: (( "il 31 gennaio 1997". ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, recante: "Norme urgenti in materia di lavori pubblici": "4. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, nonche' ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, che non fanno rinvio a norme del medesimo regolamento, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14, nonche' le disposizioni legislative e regolamentari previgenti non incompatibili con la citata legge n. 109 del 1994. Le medesime disposizioni si applicano ai progetti affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione qualora il bando per l'appalto o per la concessione non sia pubblicato entro sei mesi dalla stessa data. 5. Ai progetti che siano affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, qualora il bando per l'appalto o per la concessione sia pubblicato entro sei mesi dalla stessa data, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonche' gli articoli 1, 2, 6, 7, 8, comma 7, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31, 31- (( bis, )) 32, 35, 36, 37 e 38, comma 4, della citata legge n. 109 del 1994, come modificata dal presente decreto".