Art. 6-ter. Delocalizzazione di impianti industriali (( 1. Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicurezza )) (( delle aree individuate dalle ordinanze numeri 2396, 2449 e 2451 )) (( datate rispettivamente 20 dicembre 1994, 25 e 27 giugno 1996 )) (( per le quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di )) (( emergenza, nonche' nelle zone colpite dagli eventi alluvionali )) (( della prima decade di novembre 1994, si rende necessaria la )) (( delocalizzazione degli impianti industriali ivi ubicati al fine )) (( di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone )) (( e/o a cose. )) (( 2. Per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 1 la GEPI )) (( S.p.a. predispone un piano di intervento articolato, d'intesa )) (( con le regioni interessate e con il Dipartimento della )) (( protezione civile, nel quale sia prevista la possibilita' di )) (( attingere anche a finanziamenti agevolati e comunitari )) (( nell'ambito del quadro di sostegno 1994-1999, obiettivo 2, nel )) (( quale gli interventi hanno carattere prioritario. )) (( 3. Per gli interventi di cui al comma 1 la GEPI S.p.a. e' )) (( autorizzata ad intervenire a valere sulle disponibilita' di cui )) (( al comma 3 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 23 settembre )) (( 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 )) (( novembre 1994, n. 644. )) (( 4. Per l'attuazione degli interventi nelle aree individuate )) (( dalle ordinanze di cui al comma 1, il Dipartimento della )) (( protezione civile e' autorizzato ad adottare specifiche )) (( ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio )) (( 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, e )) (( nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. )) (( 5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato )) (( potra' stabilire criteri e modalita' di intervento della GEPI )) (( S.p.a., anche in deroga alla normativa che ne disciplina )) (( l'attivita'. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 9-bis del D.L. 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, recante: "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione". "Art. 9-bis. (Provvedimenti in favore delle zone dell'Italia settentrionale colpite dalle alluvioni del novembre 1994). - 1. E' dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione delle aree del nord del territorio nazionale colpite dai gravi fenomeni alluvionali del novembre 1994. I territori individuati sono dichiarati aree di crisi in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e come tali sono ammessi agli interventi ivi previsti, sulla base di specifici programmi di intervento finalizzati alla ricostruzione e al successivo sviluppo dell'apparato produttivo esistente. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunita' montane concorrono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, al perseguimento delle predette finalita'. 2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 1, la GEPI S.p.a. e' autorizzata ad intervenire nell'ambito territoriale e con i criteri che saranno definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato anche in deroga alle disposizioni che ne disciplinano l'attivita'. 3. Al fine della realizzazione di quanto previsto dal presente articolo, la GEPI S.p.a. e' autorizzata ad impiegare fino a 350 miliardi a valere sulle disponibilita' previste dall'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato costituisce con proprio decreto un comitato tecnico al quale viene affidato il coordinamento degli interventi". - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante: "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile". "Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento delle protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. 2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse, ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".