Art. 6-ter.
              Delocalizzazione di impianti industriali
(( 1. Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicurezza  ))
(( delle aree individuate dalle ordinanze numeri 2396, 2449 e 2451 ))
(( datate rispettivamente 20 dicembre 1994, 25 e 27 giugno 1996    ))
(( per le quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di     ))
(( emergenza, nonche' nelle zone colpite dagli eventi alluvionali  ))
(( della prima decade di novembre 1994, si rende necessaria la     ))
(( delocalizzazione degli impianti industriali ivi ubicati al fine ))
(( di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone    ))
(( e/o a cose.                                                     ))
(( 2. Per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 1 la GEPI   ))
(( S.p.a. predispone un piano di intervento articolato, d'intesa   ))
(( con le regioni interessate e con il Dipartimento della          ))
(( protezione civile, nel quale sia prevista la possibilita' di    ))
(( attingere anche a finanziamenti agevolati e comunitari          ))
(( nell'ambito del quadro di sostegno 1994-1999, obiettivo 2, nel  ))
(( quale gli interventi hanno carattere prioritario.               ))
(( 3. Per gli interventi di cui al comma 1 la GEPI S.p.a. e'       ))
(( autorizzata ad intervenire a valere sulle disponibilita' di cui ))
(( al comma 3 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 23 settembre   ))
(( 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22     ))
(( novembre 1994, n. 644.                                          ))
(( 4. Per l'attuazione degli interventi nelle aree individuate     ))
(( dalle ordinanze di cui al comma 1, il Dipartimento della        ))
(( protezione civile e' autorizzato ad adottare specifiche         ))
(( ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio     ))
(( 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, e   ))
(( nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.  ))
(( 5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ))
(( potra' stabilire criteri e modalita' di intervento della GEPI   ))
(( S.p.a., anche in deroga alla normativa che ne disciplina        ))
(( l'attivita'.                                                    ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9-bis  del D.L. 23
          settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni dalla
          legge  22  novembre  1994,  n.  644,  recante:  "Interventi
          urgenti a sostegno dell'occupazione".
             "Art.   9-bis.   (Provvedimenti  in  favore  delle  zone
          dell'Italia  settentrionale  colpite  dalle  alluvioni  del
          novembre  1994). - 1. E' dichiarata di preminente interesse
          nazionale l'opera di ricostruzione delle aree del nord  del
          territorio nazionale colpite dai gravi fenomeni alluvionali
          del  novembre 1994. I territori individuati sono dichiarati
          aree di crisi  in  conformita'  alle  disposizioni  di  cui
          all'art.  1  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n. 148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n.  236,  e  come  tali  sono  ammessi  agli interventi ivi
          previsti, sulla base di specifici programmi  di  intervento
          finalizzati  alla  ricostruzione  e  al successivo sviluppo
          dell'apparato produttivo esistente. Lo Stato,  le  regioni,
          le  province,  i  comuni e le comunita' montane concorrono,
          ciascuno  nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   al
          perseguimento delle predette finalita'.
             2.  Per  il  perseguimento  degli obiettivi indicati dal
          comma 1, la  GEPI  S.p.a.  e'  autorizzata  ad  intervenire
          nell'ambito  territoriale  e  con  i  criteri  che  saranno
          definiti  dal  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  anche  in deroga alle disposizioni che ne
          disciplinano l'attivita'.
             3. Al fine della realizzazione di  quanto  previsto  dal
          presente   articolo,  la  GEPI  S.p.a.  e'  autorizzata  ad
          impiegare fino a 350 miliardi a valere sulle disponibilita'
          previste dall'art. 5 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
          149,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 237.
             4.  Il  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato   costituisce   con   proprio  decreto  un
          comitato tecnico al quale viene affidato  il  coordinamento
          degli interventi".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge 24
          febbraio 1992, n.  225, recante: "Istituzione del  Servizio
          nazionale di protezione civile".
             "Art.  5.  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
          1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma  1,
          lettera  c),  il  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  ovvero,  per  sua
          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento delle protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in stretto riferimento alla qualita' ed alla  natura  degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
             2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di   emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli  12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni disposizione vigente,  e  nel  rispetto  dei  principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
             3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per
          sua  delega  ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per
          il coordinamento  della  protezione  civile,  puo'  emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo o maggiori danni a persone o a cose.  Le  predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
             4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per
          sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il  Ministro  per
          il  coordinamento della protezione civile, per l'attuazione
          degli interventi di  cui  ai  commi  2  e  3  del  presente
          articolo,   puo'   avvalersi  di  commissari  delegati.  Il
          relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto
          della  delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo
          esercizio.
             5. Le ordinanze emanate in  deroga  alle  leggi  vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
             6.  Le  ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
          sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
          italiana,   nonche'   trasmesse,   ai  sindaci  interessati
          affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art.  47,  comma
          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".