Art. 3.
                     Denuncia dei casi sospetti
  E' fatto obbligo  a  chiunque  denunciare  ogni  caso  sospetto  di
infezione   da   virus  della  tristezza  al  servizio  fitosanitarlo
regionale che provvede ad effettuare ispezioni  visive  ed  eventuali
analisi virologiche ufficiali.
  Le  regioni  devono  dare  massima divulgazione alla conoscenza dei
sintomi e della pericolosita' del virus della tristezza.
  In attesa di conferma o smentita di ogni caso sospetto il  servizio
fitosanitario  regionale  al fine di scongiurare la disseminazione di
Citrus  Tristeza   Virus   puo'   attuare   interventi   cautelativi,
commisurati  al rischio stimato, incluso il divieto di trasportare in
altro luogo materiali vegetali dal vivaio o dall'area in  cui  si  e'
avuta  la  manifestazione  sospetta.  La  pianta o le piante sospette
devono essere contrassegnate, con divieto di rimozione.