Art. 3. Denuncia dei casi sospetti E' fatto obbligo a chiunque denunciare ogni caso sospetto di infezione da virus della tristezza al servizio fitosanitarlo regionale che provvede ad effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi virologiche ufficiali. Le regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosita' del virus della tristezza. In attesa di conferma o smentita di ogni caso sospetto il servizio fitosanitario regionale al fine di scongiurare la disseminazione di Citrus Tristeza Virus puo' attuare interventi cautelativi, commisurati al rischio stimato, incluso il divieto di trasportare in altro luogo materiali vegetali dal vivaio o dall'area in cui si e' avuta la manifestazione sospetta. La pianta o le piante sospette devono essere contrassegnate, con divieto di rimozione.