Art. 5.
                        Campi di piante madri
  Nei campi di piante madri ove si riscontri la  presenza  di  piante
infette  si deve procedere alla distruzione delle stesse e sospendere
il prelievo del materiale di  propagazione  fino  a  quando  ripetuti
saggi abbiano dato esito negativo per almeno tre anni.
  Dai  campi  di  piante  madri  ubicati  nel  raggio  di m 500 da un
focolaio di CTV non puo' essere prelevato materiale  di  propagazione
sino  a  quando  il  focolaio  non  sara'  eradicato  e comunque dopo
specifica autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.
  Le piante di agrumi di campi limitrofi a quelli  con  infezioni  da
CTV  non  possono  essere  utilizzate per il prelievo di materiale di
propagazione  fino  a  quando  non  saranno   tutte   preventivamente
controllate per almeno tre anni e saggiate singolarmente.