Art. 5. Campi di piante madri Nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza di piante infette si deve procedere alla distruzione delle stesse e sospendere il prelievo del materiale di propagazione fino a quando ripetuti saggi abbiano dato esito negativo per almeno tre anni. Dai campi di piante madri ubicati nel raggio di m 500 da un focolaio di CTV non puo' essere prelevato materiale di propagazione sino a quando il focolaio non sara' eradicato e comunque dopo specifica autorizzazione del servizio fitosanitario regionale. Le piante di agrumi di campi limitrofi a quelli con infezioni da CTV non possono essere utilizzate per il prelievo di materiale di propagazione fino a quando non saranno tutte preventivamente controllate per almeno tre anni e saggiate singolarmente.