Art. 7. Detenzione piante infette E' vietata a chiunque la detenzione e la manipolazione di piante infette da Citrus Tristeza Virus. E' fatto obbligo a chiunque detenga piante infette da Citrus Tristeza Virus di darne comunicazione al servizio fitosanitario regionale che ne informera' il servizio fitosanitario centrale.