Art. 7.
                      Detenzione piante infette
  E' vietata a chiunque la detenzione e la  manipolazione  di  piante
infette da Citrus Tristeza Virus.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  detenga  piante  infette da Citrus
Tristeza Virus  di  darne  comunicazione  al  servizio  fitosanitario
regionale che ne informera' il servizio fitosanitario centrale.