Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 maggio 1996, n. 272, e 22 luglio 1996, n. 383". I DD.LL. n. 272/1996 e n. 383/1996, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 18 luglio 1996 e n. 222 del 21 settembre 1996). Art. 1. 1. L'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Premio di addestramento e formazione tecnica). - 1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della societa' od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attivita' dilettantistica o giovanile. 2. Alla societa' od alla associazione sportiva che, in virtu' di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto puo' essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalita' stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'eta' degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive. 3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovra' essere reinvestito, dalle societa' od associazioni che svolgono attivita' dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.". Riferimenti normativi: - La legge 23 maggio 1981, n. 91, reca: "Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti".