Art. 2.
  1.  Il  quarto comma dell'articolo 15 della legge 23 marzo 1981, n.
91, e' sostituito dal seguente:
  "Le somme versate a titolo di premio di addestramento e  formazione
tecnica,  ai  sensi  dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni
esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".
(( 1-bis. L'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e'    ))
(( sostituito dal seguente:                                        ))
(( "Art. 3. - 1. Il premio di addestramento e formazione tecnica   ))
(( di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e       ))
(( successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui         ))
(( all'articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito    ))
(( dei soggetti stessi".                                           ))
          Riferimenti normativi:
             - Il testo dell'art. 15 della citata legge  n.  91/1981,
          come   modificato   dal   D.L.  30  agosto  1993,  n.  331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1933,
          n. 427, e dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art.  15  (Trattamento  tributario).   -   Ai   redditi
          derivanti  dalle  prestazioni sportive oggetto di contratto
          di lavoro autonomo si applicano le  disposizioni  dell'art.
          49,  terzo  comma,  lettera  a), del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  597,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
             L'indennita'  prevista  dal  settimo  comma  dell'art. 4
          della presente legge e'  soggetta  a  tassazione  separata,
          agli   effetti   dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche, a norma dell'art. 12 del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 597, e successive
          modificazioni ed integrazioni.
             L'imposta  sul  valore  aggiunto  per  le  cessioni  dei
          contratti  previste  dall'art.  5  della  presente legge si
          applica  esclusivamente  nei  modi  normali  ed   in   base
          all'aliquota  dell'8 per cento di cui alla tabella A, parte
          III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni. Per l'attivita' relativa a tali operazioni le
          societa'  sportive  debbono  osservare  le disposizioni del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,   e   successive   modificazioni    e    integrazioni,
          distintamente  dalle  altre  attivita'  esercitate, tenendo
          conto anche del rispettivo volume d'affari.
            Le somme versate a titolo di premio  di  addestramento  e
          formazione  tecnica,  ai sensi dell'art. 6, sono equiparate
          alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto  ai
          sensi   dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
             Le  trasformazioni, compiute nel termine di cui al primo
          comma dell'art. 17, in societa' per azioni o in societa'  a
          responsabilita'  limitata  delle  associazioni sportive che
          abbiano per  oggetto  esclusivo  l'esercizio  di  attivita'
          sportive  sono  soggette  alla  sola imposta di registro in
          misura fissa.
             E' fatta salva  l'applicazione  delle  disposizioni  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 598, recante istituzione e disciplina  dell'imposta  sul
          reddito delle persone giuridiche.
             Le  cessioni  di diritti alle prestazioni sportive degli
          atleti effettuate anteriormente alla data del  31  dicembre
          1994,  in  applicazione  di norme emanate dalle federazioni
          sportive, non costituiscono cessione di beni  agli  effetti
          dell'imposta sul valore aggiunto".
             - La legge 16 dicembre 1991, n. 398, reca: "Disposizioni
          tributarie     relative    alle    associazioni    sportive
          dilettantistiche".