Art. 3. 1. All'articolo 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Le societa' sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennita' di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla normativa in vigore. Le societa' che si avvalgono della facolta' di cui al comma precedente debbono procedere (( ad ogni effetto )) all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna federazione sportiva ai sensi dell'articolo 12. Le societa' appartenenti a federazioni sportive che abbiano introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che avvalersi della facolta' prevista dal secondo comma, possono altresi' provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni, iscritte in sede di trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996.". Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 16 della citata legge n. 91/1981, cosi' come modificata dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 16 (Abolizione del vincolo sportivo). - Le limitazioni alla liberta' contrattuale dell'atleta professionista, individuate come 'vincolo sportivo' nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalita' e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'eta' degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le societa'. Le societa' sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennita' di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla normativa in vigore. Le societa' che si avvalgono della facolta' di cui al comma precedente debbono procedere ad ogni effetto all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna federazione sportiva ai sensi dell'art. 12. Le societa' appartenenti a federazioni sportive che abbiano introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che avvalersi della facolta' prevista dal secondo comma, possono altresi' provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni, iscritte in sede di trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996".