Art. 3.
  1. All'articolo 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
  "Le   societa'  sportive  previste  dalla  presente  legge  possono
iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in  apposito
conto,  un  importo  massimo  pari  al  valore  delle  indennita'  di
preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno  1996,  in
base  ad  una  apposita  certificazione  rilasciata dalla Federazione
sportiva competente conforme alla normativa in vigore.
  Le societa' che  si  avvalgono  della  facolta'  di  cui  al  comma
precedente  debbono  procedere (( ad ogni effetto )) all'ammortamento
del valore iscritto entro tre anni a  decorrere  dalla  data  del  15
maggio  1996,  fermo  restando  l'obbligo  del  controllo da parte di
ciascuna federazione sportiva ai sensi dell'articolo 12.
  Le  societa'  appartenenti  a  federazioni  sportive  che   abbiano
introdotto  nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in
epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge,
oltre che  avvalersi  della  facolta'  prevista  dal  secondo  comma,
possono    altresi'    provvedere    ad    un    ammortamento   delle
immobilizzazioni, iscritte in  sede  di  trasformazione  o  di  prima
applicazione  del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non
superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996.".
          Riferimenti normativi:
             - Il testo dell'art. 16 della citata legge  n.  91/1981,
          cosi' come modificata dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art.   16  (Abolizione  del  vincolo  sportivo).  -  Le
          limitazioni   alla   liberta'   contrattuale    dell'atleta
          professionista,  individuate  come  'vincolo  sportivo' nel
          vigente   ordinamento   sportivo,   saranno    gradualmente
          eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore
          della   presente   legge,  secondo  modalita'  e  parametri
          stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e  approvati
          dal  CONI,  in relazione all'eta' degli atleti, alla durata
          ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le societa'.
            Le  societa'  sportive  previste  dalla  presente   legge
          possono  iscrivere  nel  proprio bilancio tra le componenti
          attive, in apposito  conto,  un  importo  massimo  pari  al
          valore   delle  indennita'  di  preparazione  e  promozione
          maturate alla data del 30  giugno  1996,  in  base  ad  una
          apposita   certificazione   rilasciata   dalla  Federazione
          sportiva competente conforme alla normativa in vigore.
            Le societa' che si avvalgono della  facolta'  di  cui  al
          comma   precedente   debbono   procedere  ad  ogni  effetto
          all'ammortamento del  valore  iscritto  entro  tre  anni  a
          decorrere  dalla  data  del  15 maggio 1996, fermo restando
          l'obbligo del controllo da parte  di  ciascuna  federazione
          sportiva ai sensi dell'art. 12.
            Le  societa'  appartenenti  a  federazioni  sportive  che
          abbiano introdotto nei rispettivi  ordinamenti  il  settore
          professionistico  in  epoca successiva alla data di entrata
          in vigore della presente legge, oltre che  avvalersi  della
          facolta'  prevista  dal  secondo  comma,  possono  altresi'
          provvedere  ad  un  ammortamento  delle   immobilizzazioni,
          iscritte  in sede di trasformazione o di prima applicazione
          del vincolo di cui al primo comma,  entro  un  periodo  non
          superiore  a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio
          1996".