Art. 4. 1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: (( a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: )) (( "In deroga all'articolo 2488 del codice civile e' in ogni caso )) (( obbligatoria, per le societa' sportive professionistiche, la )) (( nomina del collegio sindacale"; )) (( b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: )) (( "L'atto costitutivo deve prevedere che la societa' possa )) (( svolgere eslusivamente attivita' sportive ed attivita' ad esse )) (( connesse o strumentali"; )) (( b-bis) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: )) (( "L'atto costitutivo deve provvedere che una quota parte degli )) (( utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole )) (( giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva"; )) (( c) (soppressa dalla legge di conversione). )) (( 2. L'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' )) (( sostituito dal seguente: )) " (( Art. 12 (Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi). - 1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le societa' di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalita' e principi da questo approvati". )) 3. L'articolo 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Potere di denuncia al tribunale). - Le federazioni sportive nazionali possono procedere, nei confronti delle societa' di cui all'articolo 10, alla denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.". Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 91/1981, cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 10 (Costituzione e affiliazione). - Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo societa' sportive costituite nella forma di societa' per azioni o di societa' a responsabilita' limitata. In deroga all'articolo 2488 del codice civile e' in ogni caso obbligatoria, per le societa' sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale. L'atto costitutivo deve prevedere che la societa' possa svolgere esclusivamente attivita' sportive ed attivita' ad esse connesse o strumentali. L'atto costitutivo deve provvedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la societa' deve ottenere l'affiliazione da una o da piu' federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11. L'atto costitutivo puo' sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote. L'affiliazione puo' essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attivita' sportiva. Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale e' ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso".