Art. 4.
  1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate
le seguenti modificazioni:
(( a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:    ))
(( "In deroga all'articolo 2488 del codice civile e' in ogni caso  ))
(( obbligatoria, per le societa' sportive professionistiche, la    ))
(( nomina del collegio sindacale";                                 ))
(( b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:                 ))
(( "L'atto costitutivo deve prevedere che la societa' possa        ))
(( svolgere eslusivamente attivita' sportive ed attivita' ad esse  ))
(( connesse o strumentali";                                        ))
((    b-bis)    dopo il secondo comma e' inserito il seguente:     ))
(( "L'atto costitutivo deve provvedere che una quota parte degli   ))
(( utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole    ))
(( giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva";      ))
(( c) (soppressa dalla legge di conversione).                      ))
(( 2. L'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e'           ))
(( sostituito dal seguente:                                        ))
  "  ((  Art.  12        (Garanzia  per  il  regolare svolgimento dei
campionati sportivi).    - 1. Al solo scopo di garantire il  regolare
svolgimento  dei campionati sportivi, le societa' di cui all'articolo
10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio  finanziario,
ai   controlli   ed  ai  conseguenti  provvedimenti  stabiliti  dalle
federazioni sportive,  per  delega  del  CONI,  secondo  modalita'  e
principi da questo approvati". ))
  3.  L'articolo  13  della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 13 (Potere  di  denuncia  al  tribunale).  -  Le  federazioni
sportive nazionali possono procedere, nei confronti delle societa' di
cui  all'articolo  10,  alla  denuncia  di  cui all'articolo 2409 del
codice civile.".
          Riferimenti normativi:
             - Il testo dell'art. 10 della citata legge  n.  91/1981,
          cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art.   10  (Costituzione  e  affiliazione).  -  Possono
          stipulare contratti con atleti professionisti solo societa'
          sportive costituite nella forma di societa' per azioni o di
          societa' a responsabilita' limitata. In deroga all'articolo
          2488 del codice civile e' in ogni caso obbligatoria, per le
          societa' sportive professionistiche, la nomina del collegio
          sindacale.
            L'atto costitutivo deve prevedere che la  societa'  possa
          svolgere  esclusivamente attivita' sportive ed attivita' ad
          esse connesse o strumentali.
            L'atto costitutivo deve provvedere che  una  quota  parte
          degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a
          scuole    giovanili    di    addestramento   e   formazione
          tecnico-sportiva.
             Prima  di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a
          norma dell'articolo 2330 del  codice  civile,  la  societa'
          deve  ottenere  l'affiliazione da una o da piu' federazioni
          sportive nazionali riconosciute dal CONI.
             Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano  sospesi
          fino all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11.
             L'atto costitutivo puo' sottoporre a speciali condizioni
          l'alienazione delle azioni o delle quote.
             L'affiliazione  puo'  essere  revocata dalla federazione
          sportiva nazionale  per  gravi  infrazioni  all'ordinamento
          sportivo.
             La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello
          svolgimento dell'attivita' sportiva.
             Avverso   le   decisioni   della   federazione  sportiva
          nazionale e' ammesso  ricorso  alla  giunta  esecutiva  del
          CONI,   che   si   pronuncia   entro  sessanta  giorni  dal
          ricevimento del ricorso".