Art. 10.
                       Conferenza dei servizi
   I  comitati possono operare come conferenza dei servizi ai sensi e
per gli effetti degli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990,  n.
241.
   In  tali casi le modalita' di convocazione e deliberazione saranno
quelli di cui all'art. 14 della citata legge n. 241/1990.
   Nei casi in cui sia necessario assumere decisioni  che  richiedano
di   acquisire  intese,  concerti,  nulla  osta  o  assensi  comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche, oltre alle  parti,  la
Conferenza dei servizi sara' estesa a tali amministrazioni secondo le
modalita' di cui all'art. 14 della citata legge n. 241/1990.