Art. 10. Conferenza dei servizi I comitati possono operare come conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tali casi le modalita' di convocazione e deliberazione saranno quelli di cui all'art. 14 della citata legge n. 241/1990. Nei casi in cui sia necessario assumere decisioni che richiedano di acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, oltre alle parti, la Conferenza dei servizi sara' estesa a tali amministrazioni secondo le modalita' di cui all'art. 14 della citata legge n. 241/1990.