Art. 2. Oggetto dell'intesa Il Ministero dell'ambiente in seguito denominato Ministero e la regione Liguria in seguito denominata regione convengono che: ai fini della predisposizione dei piani di risanamento delle aree critiche ad elevata concentrazione di attivita' industriale di Genova e della provincia di Savona saranno utilizzati i dati e le metodologie degli studi e ricerche effettuate dal Ministero ambiente; gli interventi urgenti di cui al successivo art. 7 che saranno individuati con le modalita' stabilite dalla presente intesa sono approvati quali stralci dei medesimi piani di risanamento; concorreranno alla realizzazione degli interventi le risorse a tal fine utilizzabili provenienti dalla programmazione delle aree in declino industriale (obiettivo 2) per il triennio 1997-99 limitatamente ai territori a tal fine eleggibili. A tale proposito la Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (FILSE), anche sulla base dell'analisi critica effettuata sugli interventi del periodo 1994-96 e dalla valutazione dei risultati, individuera' le misure da inserire nel documento unico di programmazione delle aree obiettivo 2 per il triennio 1997-99.