Art. 2.
                         Oggetto dell'intesa
   Il  Ministero  dell'ambiente  in seguito denominato Ministero e la
regione Liguria in seguito denominata regione convengono che:
    ai fini della predisposizione dei piani di risanamento delle aree
critiche ad elevata concentrazione di attivita' industriale di Genova
e  della  provincia  di  Savona  saranno  utilizzati  i  dati  e   le
metodologie degli studi e ricerche effettuate dal Ministero ambiente;
    gli  interventi  urgenti  di cui al successivo art. 7 che saranno
individuati con le modalita' stabilite  dalla  presente  intesa  sono
approvati quali stralci dei medesimi piani di risanamento;
    concorreranno  alla  realizzazione  degli interventi le risorse a
tal fine utilizzabili provenienti dalla programmazione delle aree  in
declino   industriale   (obiettivo   2)   per   il  triennio  1997-99
limitatamente ai territori a tal fine eleggibili. A tale proposito la
Finanziaria ligure per lo sviluppo  economico  (FILSE),  anche  sulla
base  dell'analisi  critica  effettuata  sugli interventi del periodo
1994-96 e dalla valutazione dei risultati, individuera' le misure  da
inserire nel documento unico di programmazione delle aree obiettivo 2
per il triennio 1997-99.