Art. 4.
                         Impegni delle parti
   In attuazione della presente intesa le parti s'impegnano a:
    gestire  unitariamente  e  collegialmente  tutte le problematiche
relative alle aree;
    adeguarsi  agli  indirizzi  dei  piani  nonche'  a  quelli  degli
aggiornamenti  dei  piani  approvati dai comitati di coordinamento di
cui all'art. 5;
    fornire tempestivamente  ai  comitati  di  coordinamento  di  cui
all'art.  5  tutte  le  informazioni  inerenti  e  rilevanti circa la
situazione ambientale nell'area e sull'attuazione dei piani;
    acquisire  preliminarmente  la  valutazione   dei   comitati   di
coordinamento   per   l'adozione   di   ogni   decisione  relativa  a
problematiche ambientali o comunque  con  implicazione  di  carattere
ambientale, inerenti l'area e l'attuazione dei piani;
    indirizzare  tutte le societa', aziende ed enti che rientrino, in
tutto o in parte sotto il controllo di ciascuna delle  parti  secondo
le linee della presente intesa;
    provvedere  a tutto quanto di propria competenza per l'attuazione
dei piani con la massima celerita' e senza ritardi di alcun tipo.
   Le parti  si  impegnano  altresi'  ad  attenersi  a  tutto  quanto
previsto nella presente intesa.
   Per  la predisposizione dei piani saranno trasferiti dal Ministero
alla regione in conformita' al comma 9 dell'art. 24 del decreto-legge
n. 351/1996, le seguenti somme quali anticipazioni di quelle previste
per le medesime aree dal decreto ministeriale n. 105/1995:
    area industriale portuale di Genova L. 693.000.000;
    area industriale della provincia di Savona L. 500.000.000.