Art. 4. Impegni delle parti In attuazione della presente intesa le parti s'impegnano a: gestire unitariamente e collegialmente tutte le problematiche relative alle aree; adeguarsi agli indirizzi dei piani nonche' a quelli degli aggiornamenti dei piani approvati dai comitati di coordinamento di cui all'art. 5; fornire tempestivamente ai comitati di coordinamento di cui all'art. 5 tutte le informazioni inerenti e rilevanti circa la situazione ambientale nell'area e sull'attuazione dei piani; acquisire preliminarmente la valutazione dei comitati di coordinamento per l'adozione di ogni decisione relativa a problematiche ambientali o comunque con implicazione di carattere ambientale, inerenti l'area e l'attuazione dei piani; indirizzare tutte le societa', aziende ed enti che rientrino, in tutto o in parte sotto il controllo di ciascuna delle parti secondo le linee della presente intesa; provvedere a tutto quanto di propria competenza per l'attuazione dei piani con la massima celerita' e senza ritardi di alcun tipo. Le parti si impegnano altresi' ad attenersi a tutto quanto previsto nella presente intesa. Per la predisposizione dei piani saranno trasferiti dal Ministero alla regione in conformita' al comma 9 dell'art. 24 del decreto-legge n. 351/1996, le seguenti somme quali anticipazioni di quelle previste per le medesime aree dal decreto ministeriale n. 105/1995: area industriale portuale di Genova L. 693.000.000; area industriale della provincia di Savona L. 500.000.000.