Art. 6. Compiti e funzioni dei comitati I comitati hanno le seguenti funzioni: sono la sede dell'informazione tra le parti su tutte le problematiche ambientali dell'area e sull'attuazione del piano; verificano l'attuazione del piano; valutano in relazione sia alla definizione delle priorita' sia alle modalita' tecniche ed economiche gli interventi di cui e' di volta in volta prevista l'attuazione sulla base delle risorse finanziarie disponibili; effettuano la supervisione dei contratti di programma e degli accordi; i comitati si riuniranno quando convocati dal presidente e comunque almento una volta ogni tre mesi ed in ogni caso entro quindici giorni dalla richiesta scritta di convocazione formulata da qualsiasi membro al presidente. Per la validita' delle riunioni del comitato e' necessaria la presenza della maggioranza dei membri votanti. Le decisioni del comitato saranno prese a maggioranza dei membri votanti presenti.