Art. 6.
                   Compiti e funzioni dei comitati
   I comitati hanno le seguenti funzioni:
    sono   la  sede  dell'informazione  tra  le  parti  su  tutte  le
problematiche ambientali dell'area e sull'attuazione del piano;
    verificano l'attuazione del piano;
    valutano in relazione sia alla definizione  delle  priorita'  sia
alle  modalita'  tecniche  ed  economiche gli interventi di cui e' di
volta  in  volta  prevista  l'attuazione  sulla  base  delle  risorse
finanziarie disponibili;
    effettuano  la  supervisione  dei  contratti di programma e degli
accordi;
    i comitati  si  riuniranno  quando  convocati  dal  presidente  e
comunque  almento  una  volta  ogni  tre  mesi  ed in ogni caso entro
quindici giorni dalla richiesta scritta di convocazione formulata  da
qualsiasi membro al presidente.
   Per  la  validita'  delle  riunioni  del comitato e' necessaria la
presenza della maggioranza  dei  membri  votanti.  Le  decisioni  del
comitato saranno prese a maggioranza dei membri votanti presenti.