Art. 8.
                 Area dell'acciaieria di Cornigliano
  Le  parti concordano che la problematica ambientale dell'acciaieria
di  Cornigliano-Genova  sara'  oggetto  di  apposito  "contratto   di
programma"  secondo  lo  schema  che  sara'  elaborato  dal Ministero
dell'ambiente e dalla regione Liguria con il concorso dell'azienda.
   Tale  schema  sara'  sottoposto  al   parere   del   comitato   di
coordinamento dell'area critica di Genova di cui all'art. 5.