Art. 8. Area dell'acciaieria di Cornigliano Le parti concordano che la problematica ambientale dell'acciaieria di Cornigliano-Genova sara' oggetto di apposito "contratto di programma" secondo lo schema che sara' elaborato dal Ministero dell'ambiente e dalla regione Liguria con il concorso dell'azienda. Tale schema sara' sottoposto al parere del comitato di coordinamento dell'area critica di Genova di cui all'art. 5.