IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  20,  comma  1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
autorizza un  programma  pluriennale  di  interventi  in  materia  di
ristrutturazione   edilizia   e  di  ammodernamento  tecnologico  del
patrimonio sanitario pubblico e di  realizzazione  di  residenze  per
anziani  e  soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di
30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;
  Visto il citato  comma  1  che  autorizza  le  regioni  e  province
autonome  di  Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con
la BEI, con la Cassa depositi  e  prestiti  e  con  gli  istituti  ed
aziende  di  credito  all'uopo  abilitati,  per  il  finanziamento di
progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95%  della
spesa  ammissibile,  secondo  le  modalita'  stabilite  da ultimo con
decreto del Ministro del tesoro di concerto  con  il  Ministro  della
sanita' in data 23 settembre 1993;
  Visto  il  decreto-legge  2  ottobre 1993, n. 396, convertito dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di
edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante  modificazioni
alla  procedura  prevista  dall'art.  20  della  legge n. 67/1988 per
l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel  Programma
nazionale straordinario di investimenti in sanita';
  Visto   l'art.  3  del  decreto-legge  1  dicembre  1995,  n.  509,
convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, modificato dall'art. 1
del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla  legge  18
luglio  1996,  n.  382,  che  ha  fissato  i termini entro i quali le
regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti  di  cui
all'art.  4,  comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono
approvare e presentare al CIPE i  progetti  del  Programma  nazionale
straordinario di investimenti in sanita';
  Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione
economica  e  del  Ministro  della sanita' in data 10 febbraio 1994 -
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  52  del  4
marzo  1994  -  con  la  quale  vengono  indicate le procedure che le
regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti  di  cui
all'art.  4,  comma  15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono
seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi
del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito dalla
legge n. 492/1993;
  Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 - pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 272  del  21  novembre
1989  -  con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono  contrarre
nel  triennio  1988-1990,  nell'ambito degli stanziamenti complessivi
previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per
il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni  1989  e
1990;
  Vista  la  propria deliberazione in data 3 agosto 1990 - pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990
-  con  la  quale  e'  stato   approvato   il   Programma   nazionale
straordinario di investimenti in sanita' per il triennio 1989-1991;
  Viste   le  istanze  presentate  in  conformita'  alla  sopracitata
circolare ed entro i termini di legge dalla regione Sardegna, per  il
finanziamento   delle   opere   comprese   nel   Programma  nazionale
straordinario di edilizia sanitaria;
  Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17
dicembre 1986, n. 878, al nucleo  ispettivo  per  la  verifica  degli
investimenti   pubblici   del   Ministero   del   bilancio   e  della
programmazione economica  in  materia  di  verifica  sullo  stato  di
realizzazione  delle  opere  previste  da  programmi  di investimento
pubblico;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  A valere sulle autorizzazioni di spesa di  cui  all'art.  20  della
legge  11  marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i progetti
di cui all'allegato elenco che fa  parte  integrante  della  presente
deliberazione.
  Restano  a  carico  delle  regioni  e degli enti di cui all'art. 4,
comma 15, della  legge  n.  412/1991  gli  eventuali  maggiori  oneri
derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.
  Il  nucleo  ispettivo  per  la verifica degli investimenti pubblici
procedera' agli adempimenti di competenza, informando il  CIPE  della
regolare attuazione della presente deliberazione.
   Roma, 9 ottobre 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
 Registrata alla Corte dei conti il 28 novembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 312