Art. 2. 1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico ai lavori del Comitato, e' costituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un gruppo di studio e di lavoro. 2. Il gruppo e' presieduto da un Sottosegretario delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ne fanno parte il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne puo' assumere la presidenza su delega del Sottosegretario, da un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', delle risorse agricole, delle regioni nonche' da quattro consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.