Art. 2.
  1.  Al  fine di assicurare il necessario supporto tecnico ai lavori
del Comitato, e' costituito ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  lettera
i),  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, un gruppo di studio e di
lavoro.
  2. Il gruppo e'  presieduto  da  un  Sottosegretario  delegato  dal
Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Ne fanno parte il Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  che  ne  puo'
assumere   la   presidenza  su  delega  del  Sottosegretario,  da  un
rappresentante  del  Ministero  dell'universita'  e   della   ricerca
scientifica  e tecnologica, degli affari esteri, del bilancio e della
programmazione   economica,   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato,   della  sanita',  delle  risorse  agricole,  delle
regioni nonche' da quattro consiglieri nominati  dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri.