IL DIRETTORE GENERALE
           PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  che
autorizza  le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano al
finanziamento di interventi in materia di  ristrutturazione  edilizia
sanitaria  e  di  ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel  limite  del
95%  della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con
la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di  credito
all'uopo abilitati;
  Visto  l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n. 500, il  quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti  dai  mutui
contratti  per  l'edilizia  sanitaria, ai sensi del predetto art. 20,
sono a carico del Fondo sanitario  nazionale  di  conto  capitale,  a
decorrere dal 1994;
  Visto  il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro
della sanita', 16  luglio  1993,  con  il  quale  sono  stabilite  le
procedure  per  la  contrazione  dei  mutui e i rimborsi dei relativi
oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto, in particolare,  il  comma  2  dell'art.  8  del  menzionato
decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di  concerto col Ministro della
sanita', 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti
comunichera'  al  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  l'ammontare  complessivo delle rate semestrali, con valuta
30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;
  Visto il proprio decreto n. 010 del 24 maggio 1996, con il quale si
e' dato corso all'impegno delle prime rate
semestrali - 30 giugno-31 dicembre - delle venti previste,  a  favore
della  Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli
istituti bancari interessati;
  Vista la nota della Cassa depositi e  prestiti  n.  013618  del  24
ottobre  1996,  con  la  quale  si chiede, tra l'altro, il versamento
degli importi corrispondenti alle seconde rate  semestrali  delle  20
previste,  scadenza  31  dicembre 1996, da trasferire rispettivamente
agli istituti mutuanti: 1) Banco di Sicilia - Palermo; 2)  Monte  dei
Paschi  di  Siena  - Siena; 3) Banca nazionale del lavoro - Roma, per
mutui concessi rispettivamente: 1) Universita'  di  Palermo  ed  alle
regioni  2) Toscana e 3) Umbria per l'attuazione dei propri progetti,
di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988;
  Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1995, n. 551 per l'esercizio
1996;
  Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilita' del cap.
7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio
e della programmazione economica, per il 1996, la  somma  complessiva
di  L.  6.713.418.285 a favore della Cassa depositi e prestiti per il
successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati per  rate
di  oneri  di  ammortamento mutui, valuta 31 dicembre 1996 secondo lo
schema di seguito indicato:
             Istituti mutuanti               Importi in lire
                      __
Banco di Sicilia                             1.163.447.790
Monte dei Paschi di Siena                    2.252.046.695
Banca nazionale del Lavoro                   3.297.923.800
                                            ______________
                               Totale. . .   6.713.418.285
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma complessiva di L. 6.713.418.285 e' impegnata, per il 1996,
a  favore della Cassa depositi e prestiti per le finalita' esposte in
premessa.