IL MINISTRO DELL'INTERNO
        DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 maggio  1996  che  delega  le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il proprio decreto in  data  5  giugno  1996,  con  il  quale
vengono  delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
19 giugno 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nei  territori  delle province di Lucca e Massa Carrara colpiti dalle
avversita' atmosferiche e dagli  eventi  alluvionali  del  19  giugno
1996;
  Vista  la  precedente ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996 relativa
all'argomento in epigrafe;
  Vista la richiesta del commissario delegato avanzata  con  nota  n.
1793  del  12  novembre 1996 inerente la proroga di centoventi giorni
del termine previsto per la consegna dei lavori di  cui  all'art.  7,
comma  2,  dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996, onde consentire
la realizzazione degli interventi previsti dalla terza  rimodulazione
del piano previsto dall'art. 3 della stessa ordinanza;
  Vista  la  richiesta  avanzata  con  la  nota  sopracitata inerente
l'autorizzazione al commissario ad utilizzare i fondi residui di  cui
alla  ordinanza  n.  2449  del  25  giugno  1996,  per  interventi di
emergenza  finalizzati  alla  rimozione  di  situazioni  di  pericolo
incombente;
  Su  proposta  del  Sottosegretario  di  Stato prof. Franco Barberi,
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il comma 2, dell'art. 7, dell'ordinanza n. 2449  del  25  giugno
1996  e'  cosi'  integrato:  "Gli  interventi  previsti  a seguito di
rimodulazione del piano di cui all'art. 3 dovranno essere  consegnati
entro  centoventi  giorni a decorrere dalla presa d'atto da parte del
Dipartimento della protezione civile".